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L'adesione a PREVICOOPER è volontaria ed è
riservata:
a) ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con contratti a termine di durata superiore a tre mesi, con contratto di
apprendistato:
- delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della
distribuzione cooperativa;
- delle imprese o rilevanti rami di azienda, acquisiti da parte di imprese
della distribuzione cooperativa, nei limiti di cui allallegato 5
del CCNL sottoscritto in data 3/12/94 e successive modifiche e/o conferme;
- delle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre
1998 dalle associazioni cooperative (ANCD Lega - Federconsumo CCI) e dalle
Organizzazioni Sindacali (Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL
).
b) ai lavoratori dei settori affini
i cui CCNL siano stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori
che stipulano il CCNL che istituisce il Fondo. Detti lavoratori possono
aderire sulla base di accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati
per ciascun settore tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore.
Per settori affini si intendono quelli disciplinati dai
CCNL relativi a :
- Dipendenti di amministratori di condominio;
- Lavoratori domestici;
- Lavoratori dipendenti studi professionali;
- Dipendenti studi professionali tecnici e società operanti nel
settore;
- Dipendenti di istituti di vigilanza privata;
- Dipendenti da farmacie private;
- Dipendenti da aziende farmaceutiche speciali;
- Dipendenti da proprietari di fabbricati.
c) ai lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori
del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa,
previa stipula di apposita fonte istitutiva
Sezione contribuzione
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