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Informazioni
Adesione
Contribuzione
Conferimento del TFR
Prestazioni
Fiscalità
Informazioni
- Che cos'è un Fondo Pensione contrattuale o chiuso?
È un'associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche).
- Che cos'è un Fondo Pensione aperto?
Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L'adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.
- Che cos'è un Fondo Pensione preesistente?
I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992.
Il D. Lgs. 252/2005 li regolamenta prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.
- Cosa sono le forme pensionistiche individuali?
Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
- adesione individuale al Fondo pensione aperto
- contratti di assicurazione sulla vita (Piani individuali pensionistici).
- Che cosa significa capitalizzazione individuale?
In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in "conti individuali". Al termine del periodo di accumulazione l'iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti.
- Che cosa è la posizione individuale?
La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) al Fondo e ai rendimenti realizzati, al netto delle spese. Ciascun iscritto potrà conoscere la propria posizione attraverso l'area a lui riservata sul web del fondo www.previcooper.it e anche attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli aderenti.
- Che cos'è un fondo pensione multicomparto?
Un fondo pensione multicomparto si caratterizza per la presenza di più comparti di investimento nei quali vengono investite le risorse finanziarie. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.
Adesione
- Chi può aderire a Previcooper?
I destinatari di PREVICOOPER sono:
- i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a tre mesi nell'anno, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa,
- i lavoratori con contratto di apprendistato (accordo del 22/06/2007)
- i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui all'accordo stipulato in data 2 luglio 1998 dalla associazione cooperativa (ANCD/CONAD e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL),
- i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui all'accordo stipulato in data 9 settembre 1998 dalla associazionie cooperativa -Federconsumo-CCI e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL).
- in presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione al Fondo, possono essere associati i lavoratori, e conseguentemente le imprese dalle quali gli stessi dipendono, di settori ""affini"", i cui CCNL siano stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il CCNL che istituisce il Fondo. L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.I settori affini di cui sopra sono i seguenti:
- Dipendenti di amministratori di condominio;
- Lavoratori domestici;
- Lavoratori dipendenti studi professionali;
- Dipendenti studi professionali tecnici e società operanti nel settore;
- Dipendenti di istituti di vigilanza privata;
- Dipendenti da farmacie private;
- Dipendenti da aziende farmaceutiche speciali;
- Dipendenti da proprietari di fabbricati.
- Destinatari della forma pensionistica complementare, previa delibera dei competenti organi dirigenti, sono altresì i dipendenti dei soggetti sottoscrittori del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa previa stipula di apposita fonte istitutiva.
- L'iscrizione è obbligatoria?
No, l'adesione è volontaria
- Il lavoratore come può associarsi?
Il lavoratore che vuole associarsi a Previcooper, deve avere a disposizione i seguenti documenti:
- Statuto
- Nota informativa;
- Modulo di adesione
- Regolamento elettorale
- Fonte istitutiva per la parte di interesse.
L'adesione al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dei suddetti documenti e dalla presa visione della Fonte istitutiva.
Per aderire il lavoratore deve compilare il Modulo di adesione e presentarlo all'Ufficio del Personale della propria azienda.
Ulteriori informazioni sull'adesione a Previcooper:
- telefonare al numero di Previcooper: 06/ 44254842;
- inviare una email: previcooper@previcooper.it;
- consultare il sito: www.previcooper.it;
- rivolgersi al Responsabile delle risorse umane della tua Azienda;
- rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali Nazionali;
- rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali in azienda.
- rivolgersi ai promotori di Previcooper. Vedi l'elenco dei promotori sul sito.
- Perché un lavoratore giovane dovrebbe aderire a Previcooper?
Per i lavoratori giovani l'adesione a Previcooper è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare la pensione che gli sarà erogata dall'INPS (in futuro sempre più ridotta per effetto delle riforme intervenute negli anni '90) con una prestazione pensionistica complementare.
- Perché un lavoratore prossimo alla pensione dovrebbe aderire a Previcooper?
Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l'adesione rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi a Previcooper, infatti, il lavoratore ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sul proprio contributo.
- Che cos'è la quota associativa?
Si tratta di una parte della contribuzione destinata alla copertura dei costi del Fondo. Il suo ammontare, sulla base di un preventivo di spesa annuale, è fissato dall'organo di amministrazione del Fondo. La quota associativa di Previcooper è pari per il 2007 allo 0,12% calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR e detratta dai contributi versati.
- Che cos'è la quota di iscrizione?
È una quota che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. Detta quota è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo e finanzia le spese relative all'apertura della singola posizione presso il Fondo. La quota di iscrizione di Previcooper per il 2007 è pari a € 15,50, di cui solo € 3,62 a carico dell'iscritto mentre il restante è a carico dell'impresa.
Contribuzione
- Come posso contribuire a Previcooper?
La contribuzione a Previcooper si compone di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, TFR. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del TFR.
- Quanto devo versare a Previcooper e quanto versa per me l'Azienda?
L'adesione a Previcooper è libera e volontaria. È possibile aderire a Previcooper anche con il solo versamento del TFR.
Ricordiamo che solo chi si iscrive a Previcooper e versa la propria contribuzione, a partire da una quota minima dello 0,55% della retribuzione utile ai fini TFR ha diritto al contributo dell'azienda, pari all'1,55% della retribuzione utile ai fini TFR (0,55% per gli apprendisti).
- Se non mi iscrivo a Previcooper ho diritto ad avere in busta quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?
No. L'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono a Previcooper e che versano la propria contribuzione.
- In quale misura il TFR è devoluto a Previcooper?
Per i lavoratori di PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA al 28/04/1993 si prevede l'integrale (100%) destinazione del TFR al Fondo pensione.
Per i lavoratori di PRIMA OCCUPAZIONE ANTECEDENTE al 29/04/1993 , le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima (50%) o tutto il suo TFR.
- A chi spetta la determinazione della contribuzione dovuta a Previcooper?
Gli importi contributivi minimi da versare a Previcooper sono determinati dalle fonti istitutive in percentuale sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
- Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore a Previcooper?
Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l'entità delle trattenute operate dall'Azienda (contributo lavoratore, contributo del datore di lavoro e TFR).
Inoltre, una volta l'anno l'iscritto a Previcooper riceverà la "Comunicazione periodica" dove sarà informato sull'andamento della gestione complessiva di Previcooper e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Inoltre nell'area riservata del sito web www.previcooper.it è possibile, utilizzando le chiavi di accesso (USER ID e password) assegnate al momento dell'adesione, visualizzare la propria posizione nel tempo maturata.
- Come viene determinata la misura del "contributo personale" minimo dovuto al Fondo pensione?
La determinazione del contributo minimo compete alle fonti istitutive le quali fissano il contributo complessivo da destinare a Previcooper come percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR. L'iscritto al momento dell'adesione sceglie la sua aliquota di contribuzione in maniera libera e successivamente la può modificare una volta l'anno, aumentandolo o diminuendola. La variazione di aliquota va comunicata al datore di lavoro con apposito modulo, disponibile sul sito web www.previcooper.it nella sezione modulistica iscritti, entro il mese di novembre di ogni anno con effetto della nuova aliquota dal mese di gennaio dell'anno successivo
- Cosa succede se il socio rinuncia a contribuire al Fondo pensione?
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere il proprio contributo. In questo caso, la rinuncia determina, altresì, la cessazione del versamento del contributo del datore di lavoro, ma non del versamento del TFR.
- Cosa deve fare il lavoratore per aumentare la contribuzione a Previcooper?
Il lavoratore che voglia integrare il contributo minimo al fondo pensione con una contribuzione volontaria lo può fare all'atto dell'adesione e successivamente compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web www.previcooper.it nella sezione modulistica iscritti e consegnandolo all'Azienda
- A chi si deve rivolgere il lavoratore se l'azienda non versa i contributi?
Il versamento dei contributi viene rappresentato con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti e nell'area riservata del sito web del Fondo. L'iscritto che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell'azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda.
- La posizione individuale nel Fondo è pignorabile, sequestrabile, cedibile?
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
- In caso di fallimento dell'azienda, come si recuperano eventuali quote non versate al Fondo?
In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.
Conferimento del TFR
- Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?
La scelta se mantenere in azienda il TFR ovvero destinarlo a Previcooper deve essere effettuata:
- entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007;
- entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007, nel caso in cui il lavoratore non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro.
- Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?
Scatta il meccanismo del silenzio/assenso.
Nel caso di un lavoratore già assunto al 31 dicembre 2006, il TFR maturando a partire dal 1° luglio 2007 viene conferito in maniera tacita a Previcooper.
Nel caso di lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbia già effettuato alcuna scelta in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro, il TFR maturando alla fine del semestre viene conferito in maniera tacita a Previcooper.
- Cosa succede al TFR maturato tra la data di inizio del semestre (1 gennaio 2007 / data di assunzione) e la data di effettiva scelta di adesione a Previcooper?
Il TFR dei neo-assunti dal 1 gennaio 2007 confluirà al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS per conto dello Stato, in caso di aziende con almeno 50 addetti.
Nel caso dei lavoratori già occupati al 31/12/2006 il TFR rimarrà in azienda a prescindere dalle dimensioni della stessa.
- In quali casi il TFR va al Fondo tesoreria?
Il TFR dei lavoratori assunti sia in data antecedente che in data successiva al 1 gennaio 2007 viene versato al Fondo Tesoreria nei casi in cui tali lavoratori decidano di mantenere il proprio TFR (in tutto o in parte) in azienda.
Il TFR viene versato al Fondo Tesoreria con decorrenza 1 gennaio 2007 per i lavoratori già assunti a tale data e dalla data di assunzione per i neo-assunti al 1gennaio 2007.
Confluisce al predetto Fondo anche il TFR maturato tra la data di assunzione e quella di scelta di adesione a previdenza complementare da parte dei lavoratori neo - assunti al 1° gennaio 2007
In caso di silenzio di questi lavoratori, confluisce al Fondo tesoreria l'intero TFR maturato durante la finestra semestrale di scelta.
- Cosa succede se si decide di mantenere il TFR in azienda e si lavora in un'impresa che occupa fino a 49 addetti?
Il TFR futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
- Cosa succede se decido di mantenere il TFR in azienda e lavoro in un'impresa che occupa almeno 50 addetti?
Il TFR maturando a partire dal 1 gennaio 2007, viene versato al Fondo Tesoreria.
- In caso di versamento del TFR al Fondo Tesoreria, per mancato conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, in azienda con almeno 50 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
Cambia soltanto il soggetto che gestisce il TFR maturando che non è più l'azienda, ma l'INPS per conto dello Stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.
- Che differenza c'è tra il Fondo Tesoreria e FondInps?
Il Fondo Tesoreria è un fondo dello Stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare ma anzi raccoglie le risorse di coloro che non aderiscono ai fondi pensione. È infatti un fondo creato per motivi di finanza pubblica. FondInps è invece un fondo pensione di previdenza complementare istituito dall'INPS dove verranno versato il TFR di coloro che al termine dei 6 mesi di scelta saranno silenti e che non avranno alcun fondo di riferimento.
- Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28/04/1993?
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un Ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
- Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al TFR maturando il lavoratore già occupato alla data del 28/04/1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare?
Può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100%. In questo caso il TFR maturando dal 1 gennaio fino alla data di adesione a una forma di previdenza complementare rimane in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa,
b) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. In questo caso il TFR maturando non versato al fondo previdenza complementare a partire dal 1 gennaio 2007 resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria,
c) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria.
- Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al TFR maturando il lavoratore già occupato alla data del 28/04/1993 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
Può scegliere tra:
a) conferire il TFR ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al Fondo Pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto; il TFR ancora disponibile maturando a partire dal 1 gennaio fino alla data in cui il lavoratore esprime la sua scelta resta in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa,
b) non conferire il TFR residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria a partire dal 1 gennaio 2007. Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il TFR ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale.
- Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al TFR maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/04/1993 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il TFR maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione, mentre il TFR maturato dal 1 gennaio fino alla data di adesione a una forma di previdenza complementare rimane in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa,
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR maturando a partire dal 1 gennaio resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria
- Quali scelte può effettuare entro 6 mesi dalla data di assunzione in relazione al TFR maturando il lavoratore il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006?
In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il TFR maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di scelta,
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.
- Quali scelte può effettuare entro 6 mesi dalla data di assunzione in relazione al TFR maturando il lavoratore il cui rapporto di lavoro ha inizio nei primi 6 mesi dell'anno 2007?
In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il TFR maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta a partire dal 1 luglio 2007 con riferimento al TFR a partire dalla data di scelta,
b) mantenerlo in azienda: in questo caso il TFR maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria.
- Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/04/1993 già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Assolutamente nulla poiché non ha più TFR disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione.
- Se si conferisce solo il TFR a Previcooper si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No.
- Se si conferisce a Previcooper solo il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con una propria aliquota di contribuzione a partire da un minimo dello 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR.
- Si può aderire a Previcooper senza versare il TFR?
No. L'adesione a Previcooper può avvenire o con il solo versamento del TFR oppure con il versamento sia del TFR che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
- In che data deve essere effettuato il primo versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?
Nel caso di un lavoratore già assunto al 31 dicembre 2006: in data successiva al 1 luglio 2007 anche per il TFR riferito al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 giugno 2007.
Nel caso di un lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006: al termine dei sei mesi anche per il TFR a partire dalla data di scelta.
Nel caso di un lavoratore assunto nei primi 6 mesi dell'anno 2007 che effettua la scelta entro il 30 giugno, il versamento avverrà successivamente al il 1 luglio 2007 con decorrenza a partire dalla data di scelta.
- Il Decreto interministeriale prevede moduli ad hoc per compiere la scelta. Cosa succede a chi ha già effettuato tale scelta con moduli forniti dall'azienda?
Tali scelte sono valide con decorrenza alla data ivi stabilita solo se vengono confermate entro 30 giorni tramite i gli appositi moduli TFR1 e TFR2 predisposti dal Ministero.
- Per aderire al fondo pensione basta compilare il modulo ad hoc predisposto dal ministero?
No. L'adesione va perfezionata con la compilazione del modulo di adesione al fondo pensione scelto dal lavoratore che va consegnato al datore di lavoro. Solo questo modulo di adesione deve essere inviato al Fondo Pensione da parte del datore di lavoro.
Prestazioni
- Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
- la rendita pensionistica,
- la prestazione in capitale.
La prestazione pensionistica complementare può essere richiesta in forma di capitale:
- sempre, fino al 50% del montante accumulato in Previcooper,
- se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale,
- se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l'iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.
- Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.
- Cosa succede in caso di morte dell'associato prima del pensionamento?
La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari designati dall'associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita a Previcooper e si distribuisce tra tutti gli altri iscritti.
- È possibile chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata?
Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata:
- in qualsiasi momento per spese sanitarie,
- dopo almeno 8 anni di adesione a Previcooper per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione.
Inoltre, sempre dopo 8 anni di partecipazione, è possibile richiedere una anticipazione fino al 30% per ulteriori esigenze dell'iscritto.
Le anticipazioni, a qualsiasi titolo, non possono superare il 75% della posizione tempo per tempo maturata.
- Quando è possibile riscattare la posizione dal fondo?
Previcooper prevede, nel caso in cui l'aderente perda i requisiti di partecipazione al Fondo, il diritto di riscattare immediatamente la propria posizione individuale.
La normativa prevede inoltre altre cause che giustificano il riscatto:
- il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo oppure a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata qualora manchino all'aderente 5 anni per raggiungere i requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica, poiché in questo caso l'aderente può richiedere la prestazione pensionistica complementare.
- il riscatto per morte del lavoratore prima di accedere alla prestazione pensionistica. L'intera posizione individuale maturata dall'iscritto è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e si distribuisce tra tutti gli altri iscritti.
- Per quanto tempo viene erogata la rendita pensionistica?
La rendita viene erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima.
È possibile, inoltre, che la rendita sia anche reversibile su un'altra persona (es. coniuge)
La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario).
- Posso designare più beneficiari della mia rendita pensionistica?
Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
- Cosa succede quando il lavoratore iscritto a Previcooper perde i requisiti di partecipazione?
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L'iscritto a Previcooper può:
- trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare;
- riscattare la posizione individuale.
- Se ho riscattato la posizione, posso reiscrivermi a Previcooper?
Sì, se l'attività lavorativa è regolata dal CCNL che prevede Previcooper quale forma pensionistica complementare di categoria.
- In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell'iscritto stesso presso un'altra forma pensionistica può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
Fiscalità
- Quale è il regime fiscale dei contributi per gli iscritti ad una forma pensionistica complementare?
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57. Ma cosa significa, in pratica, dedurre i contributi? Se, per esempio, il reddito da lavoro (al netto dei contributi INPS) è di € 20.000 annui e si versano a Previcooper € 1.000 annualmente, le imposte sui redditi non saranno calcolate su € 20.000, ma su € 19.000. L'importo complessivo delle imposte sarà pertanto più basso di € 270 rispetto al caso in cui non si versi nulla al Fondo.
- Mi conviene sempre dedurre i contributi?
Se il reddito non supera certi limiti (€ 8.000 nel 2007), perché hai iniziato a lavorare verso la fine dell'anno oppure hai un rapporto di lavoro part-time, potrebbe essere conveniente NON dedurre i contributi. Sotto questa cifra, infatti, sei esente da imposte e, quindi, non trarresti alcun beneficio dalla deduzione. Quindi, in sede di dichiarazione dei redditi, potresti specificare di non voler dedurre i contributi (comunque non paghi imposte) e comunicare a Previcooper tale tua decisione: in questo modo su questi contributi non pagherai imposte neppure al momento dell'erogazione da parte del Fondo.
- Quale è il regime fiscale dei rendimenti maturati da Previcooper?
I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata dell'11% (anziché del 12,5% previsto per le altre forme di investimento finanziario).
- Come è trattato fiscalmente il riscatto?
Il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di:
- morte dell'iscritto,
- stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo,
- cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi (riscatto del 50% della posizione),
- cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi (riscatto del 100% della posizione),
- procedure di mobilità,
- cassa integrazione guadagni.
In caso di riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione la tassazione è del 23%.
- Come è trattata fiscalmente l'anticipazione?
L'anticipazione è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) in caso la richiesta sia giustificata da spese mediche, altrimenti al 23%.
- Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?
L'operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
- Come è trattata fiscalmente la prestazione in capitale?
Il capitale è tassato al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino a un minimo del 9%.
- Come è trattata fiscalmente la rendita?
La rendita (sempre per la parte non ancora tassata) è tassata al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino a un minimo del 9%.
- La rivalutazione della rendita è tassata?
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 12,5%.
- Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate a Previcooper, il lavoratore dipendente deve fare la dichiarazione dei redditi (UNICO, 730,…)?
No. Infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore direttamente in busta paga, in quanto è il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
- Cos'è l'assegno sociale?
L'assegno sociale ha sostituito dal 1 gennaio 1996, la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni e un particolare stato di bisogno. L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2007 è pari a € 5.061,68
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