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ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 6 dicembre 1996
ACCORDO ATTUATIVO PER LA ISTITUZIONE
DI PREVICOOPER - 31 marzo 1998
PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO ATTUATIVO
ACCORDO - 2 luglio 1998
ACCORDO - 9 settembre 1998
ACCORDO - 20 gennaio 1999
VERBALE DI INTESA - 22 dicembre 1999
ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI PREVICOOPER
- 19 aprile 2000
VERBALE DI ACCORDO - 22 novembre 2000
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO
PENSIONE PREVICOOPER - 19 dicembre 2000
PATTUIZIONE
INTEGRATIVA DELL'ACCORDO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 6 DICEMBRE 1996 - 2 luglio 2001
IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 2 luglio 2004
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE
PREVICOOPER - 11 gennaio 2005
ACCORDO SULLA QUOTA ASSOCIATIVA AL FONDO PENSIONE
PREVICOOPER PER L'ANNO 2005 - 11 gennaio 2005
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE
PREVICOOPER - 21 dicembre 2006
ACCORDO PER L'ADESIONE DEGLI APPRENDISTI AL FONDO PREVICOOPER
- 22 giugno 2007
IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
- 25 luglio 2008
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
- 2 ottobre 2008
ACCORDO PER
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE
COOPERATIVA del 6 dicembre 1996
L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma
Tra
Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori
(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione Generale Cooperative
Italiane)
e
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense
e Servizi (FILCAMS - C.G.I.L.)
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT - C.I.S.L.)
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - U.I.L.)
preso atto che:
· gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio
del sistema pensionistico obbligatorio spingono a considerare l'introduzione
di forme di previdenza privata aggiuntive a quelle contemplate dal regime
pubblico;
· l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare
- così come risulta dal D. Lgs. N° 124/93 innovato dalla Legge
n° 335/95 - evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive
per la realizzazione dei fondi pensione complementari attraverso strumenti
di natura contrattuale;
· le parti, con la dichiarazione sulla previdenza integrativa di
cui al C.C.N.L. vigente, hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione
di forme di previdenza complementare
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare per
i lavoratori dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa,
da attuare mediante un apposito Fondo Pensione Nazionale da costituire
entro il 30 giugno 1997 finalizzato a realizzare un più elevato
livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori stessi.
Il fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei
trattamenti pensionistici pubblici in forma di rendita e, limitatamente
a quanto previsto dalle leggi, in forma di capitale sulla base dei contributi
accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti conseguiti da
soggetti gestori.
La forma pensionistica complementare è rivolta ai lavoratori dipendenti
(assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto
di formazione lavoro) delle imprese rientranti nella sfera di applicazione
del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o
rilevanti rami di azienda di cui all'allegato5 del CCNL vigente.
Il Fondo ha carattere bilaterale. L'adesione del lavoratore al Fondo è
volontaria e deve essere preceduta da una formale manifestazione di volontà
nelle modalità disciplinate dallo Statuto del Fondo.
Il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto
che verrà predisposto sulla base del presente accordo, avrà
quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso
e verrà gestito attraverso organi paritetici, dei quali la formazione
e le attribuzioni verranno definite nello Statuto del Fondo.
E' prevista la possibilità di adesione da parte di lavoratori dipendenti
da società di settori affini.
Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati CCNL sottoscritti
dalle stesse OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti di
aziende della distribuzione cooperativa.
Dall'adesione del lavoratore al Fondo, una volta attivato, scaturisce
l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e delle imprese, a decorrere
dal mese successivo la formalizzazione della volontà di adesione.
Il trattamento pensionistico complementare è finanziato con contribuzioni
a carico delle imprese, del lavoratore e mediante l'utilizzo di quote
del trattamento di fine rapporto di lavoro maturando.
In conformità all'art. 8 D.Lgs. n° 124/93 tutte le forme di
contribuzione sono calcolate con riferimento alla retribuzione assunta
a base delle determinazione del TFR nelle misure seguenti:
una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo
0,05% a titolo di quota associativa - della retribuzione utile per il
computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro.
Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento
del 50% del TFR maturando.
Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 27 aprile
1993, in conformità a quanto contemplato dalla legislazione vigente,
è prevista la destinazione integrale del TFR maturando al Fondo
pensione.
Compatibilmente con la normativa fiscale vigente, contribuzioni più
elevate a carico del lavoratore saranno consentite nelle modalità
previste dallo Statuto del Fondo. Dette contribuzioni potranno derivare
anche da destinazione di quote del salario variabile, derivanti dalla
contrattazione di secondo livello, non soggette a contribuzione obbligatoria
ai sensi della legislazione vigente in materia.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la
durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del
presente accordo.
In costanza di rapporto di lavoro il lavoratore ha facoltà di disporre
unilateralmente la cessazione della contribuzione a suo carico fermo restando
la prosecuzione del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si
determina automaticamente la cessazione della contribuzione a carico dell'impresa
e di quella derivante dall'utilizzo del TFR.
Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento
dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui
lire 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione
verranno definite dal Regolamento del Fondo.
L'istituzione del Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti della distribuzione
cooperativa sarà realizzato in coerenza con il processo di definizione
in atto del sistema di previdenza complementare nell'ambito del movimento
cooperativo, nel rispetto delle prerogative che la legge attribuisce alle
fonti istitutive e agli Organi del Fondo.
In questa ottica le parti si impegnano ad analizzare le esperienze di
Fondi già esistenti nel settore al fine di valutare le opportunità
di una loro destinazione per la realizzazione del trattamento previdenziale
di cui al presente Accordo.
Entro 6 mesi le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo attuativo
che disciplini le seguenti materie:
· le caratteristiche generali del fondo
· le modalità di adesione dei lavoratori e delle imprese,
nel rispetto della libertà di adesione dei lavoratori stessi
· le norme di avvio del Fondo e la relativa campagna promozionale
· le modalità di contribuzione, nel rispetto degli importi
definiti nel presente Accordo
· le norme di costituzione e funzionamento degli Organi Sociale
del Fondo, nel rispetto della pariteticità degli organi (Assemblea
dei delegati dei soci; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori
dei Conti)
· la costituzione di un Comitato di Garanti composto pariteticamente
da rappresentati delle parti stipulanti il presente Accordo
· la cessazione del rapporto associativo e i relativi diritti degli
Associati, fermo restando un periodo minimo di iscrizione al fondo pari
a 5 anni per il primo quinquennio di operatività del Fondo e, successivamente
a tale termine, pari almeno a 3 anni
· le caratteristiche delle prestazioni previdenziali, con particolare
riferimento alla tipologia, ai requisiti per il diritto e alle modalità
di erogazione
· le modalità di utilizzo dei fondi pensione esistenti nel
settore, anche al fine di valorizzare le opportunità e accelerare
l'avvio del trattamento di previdenza complementare.
Nella stessa sede verranno sottoscritti l'Atto Costitutivo, lo Statuto
e il Regolamento del Fondo e il regolamento elettorale per la formazione
degli Organi Sociali.
Nella fase di avvio verrà creato un organismo paritetico di gestione
con il compito di predisporre la campagna di promozione delle adesioni
al Fondo.
Viene previsto un periodo un periodo di preadesione al fondo di 12 mesi
a partire dalla data della sua costituzione.
Le parti individueranno gli strumenti nazionali e territoriali, a carattere
bilaterale, di supporto alle attività del Fondo e per garantire
un corretto e costante processo di informazione ai lavoratori.
Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto
previsto dal presente accordo, rappresenta la forma pensionistica complementare
riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto,
le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo,
anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti
soggetti operanti nel settore.
Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente
nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento
di tale progetto.
In relazione alle modalità di impiego delle risorse finanziarie,
fermo restando le competenze e le responsabilità degli Organi competenti,
le parti individuano la necessità di valutare le opportunità
di forme di investimento finalizzate allo sviluppo produttivo e occupazionale
dell'economia cooperativa.
Le parti convengono che la previdenza complementare collettiva costituisce
materia di competenza della contrattazione collettiva nazionale.
Le parti di danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni
del presente accordo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti
non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero
accordo, ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni con
integrazioni necessarie.
Letto e sottoscritto
ANCC - Lega FILCAMS - CGIL
ANCD - Lega FISASCAT - CISL
FEDERCONSUMO - CCI UILTuCS - UIL
AGCI
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione alla sottoscrizione del Protocollo di intesa
regionale in materia di previdenza complementare da parte della Federazione
Trentina delle Cooperative aderente alla Confcooperative, Federconsumo-CCI
ritiene necessario, a seguito della richiesta delle O.O.S.S., che le parti
si impegnino a valutare i problemi di raccordo tra Fondo Nazionale di
previdenza complementare del settore e l'iniziativa riguardante il Trentino
Alto Adige.
FEDERCONSUMO-CCI
Legge 626 del 1994
Le parti convengono sulla necessità di attivare
la procedura di cui alla clausola di salvaguardia prevista dal punto 9
dell'accordo interconfederale 5/10/95 in materia di applicazione della
legge 626 nell'ambito Cooperativo.
Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
dei lavoratori Art. 42 CCNR
Le parti decidono in applicazione di quanto previsto dall'art.
42 del CCNL di procedere entro il mese di gennaio 1997 alla nomina dei
rappresentanti ivi previsti e di dar corso all'attività della commissione
stessa entro il mese di febbraio 1997
ACCORDO ATTUATIVO
PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA PREVICOOPER del
31 marzo 1998
L'anno 1998, il giorno 31 del mese di marzo
Tra
Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori
(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione Nazionale delle Cooperative tra Dettaglianti (Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione Generale Cooperative
Italiane)
e
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS
- CGIL)
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT - CISL)
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL)
in qualità di parti istitutive del Fondo, rappresentanti
rispettivamente le imprese ed i lavoratori:
- visto il Decreto Legislativo 28 Aprile 1993 n° 124
- vista la Legge 8 Agosto 1995 n°335
- in attuazione del CCNL in vigore dal 1 Gennaio 1995
- in conformità di quanto disposto dall'Accordo sottoscritto in
data 6 Dicembre 1996
hanno stipulato il presente Accordo per l'istituzione del
Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Dipendenti delle imprese
della Distribuzione Cooperativa.
Art. 1 - Scopo e natura giuridica
Il "Fondo Pensione Complementare Nazionale per i dipendenti delle
imprese Distribuzione Cooperativa - PREVICOOPER", di seguito per
brevità semplicemente "PREVICOOPER", è finalizzato
ad attuare una forma pensionistica complementare contribuzione definita
ed a capitalizzazione individuale ed è costituito ai sensi dell'
art. 12 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi del Decreto
Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 - Destinatari
Destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato, nonché i lavoratori con contratto
di formazione e lavoro nei cui confronti trova applicazione il CCNL per
i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa nonché
i lavoratori dipendenti dalle imprese o rilevanti rami di azienda di cui
all'allegato 5 del CCNL medesimo.
In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione
PREVICOOPER, possono essere associati allo stesso lavoratori, e conseguentemente
le imprese dalle quali gli stessi dipendono, di settori "affini",
i cui CCNL siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei
lavoratori che hanno stipulato il CCNL che lo ha istituito. L'associazione
al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere preventivamente concordata,
mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore,
tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive
organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi
tempi di adesione.
L'adesione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
I settori "affini" di cui sopra sono quelli definiti dalla legge
n. 88/89 art. 49, comma 1, lettera d, come allegato sub lettera "A"
- limitatamente al settore terziario, attività commerciali nonché
per le attività ausiliarie - e successive modificazione integrazioni.
I lavoratori e le imprese di ciascuno dei settori "affini" come
sopra definiti sono tenuti al versamento dei contributi, della quota di
iscrizione e della quota associativa nella misura determinata dai rispettivi
CCNL, fermo restando che le quote associative e di iscrizione di cui sopra
devono essere non inferiori a quelle in vigore per i lavoratori ai quali
si applica il CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa.
Destinatari della forma pensionistica complementare sono altresì
i dipendenti delle Associazioni stipulanti il CCNL per i dipendenti da
imprese della Distribuzione Cooperativa nonché i distaccati in
legge 300/70, purché non in contrasto con le vigenti disposizioni
legislative.
Possono altresì restare associati al Fondo. previo accordo sindacale
stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti
di azienda, i lavoratori che in seguito trasferimento di azienda, operato
ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 e successive modificazioni
e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale,
abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1 e sempre che per
1' impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di presidenza
complementare. L'effetto di quanto sopra è il conseguimento o conservazione
della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.
Art. 3 - Associati
Sono associati di PREVICOOPER:
1. i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare
così come richiamati all'art. 2 i quali abbiano manifestato la
volontà di adesione a PREVICOOPER con le modalità stabilite
nello Statuto;
2. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche
complementari erogate da PREVICOOPER;
3. le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a
PREVICOOPER.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosi detti affini di divenire
associati a PREVICOOPER, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore,
deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo nazionale,
per ciascun settore, tra le rispettive organizzazioni sindacali e le rispettive
organizzazioni imprenditoriali di settore. Con il medesimo accordo sono
stabiliti i relativi tempi di adesione.
L' adesione a PREVICOOPER lavoratori dei settori affini deve essere autorizzata
dal Consiglio di Amministrazione ovvero, su delega di quest'ultimo, dal
Presidente e comporta la piena accettazione dello Statuto.
Art. 4 - Organi del Fondo
Sono organi di PREVICOOPER:
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili
Art. 5 - Assemblea dei Delegati
L'Assemblea dei Delegati è costituita da 60 delegati dei quali
30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a PREVICOOPER e 30
eletti in rappresentanza delle imprese secondo le modalità stabilite
nel Regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori delle
fonti istitutive.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento
di 5.000 adesioni.
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione, Presidente
e Vice Presidente
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri dei quali,
in attuazione del principio di pariteticità, 6 eletti dall'Assemblea
dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori associati a PREVICOOPER
e 6 eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza delle imprese
associate a PREVICOOPER.
Le elezioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono secondo quanto
disposto al riguardo dallo Statuto.
I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri
eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio
unico ed indivisibi1e e sono tenuti ad agire nell' esclusivo interesse
del Fondo.
Le decisioni del Consiglio concernenti la ripartizione del rischio in
materia di gestione delle risorse, la stipula delle convenzioni con i
soggetti gestori e l'individuazione della banca depositaria saranno assunte
con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dello stesso. Lo
Statuto regola inoltre le attività per le quali il Consiglio è
tenuto a richiedere il parere del Comitato dei Garanti ove non lo impediscano
ragioni di urgenza nell'assumere decisioni.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente
e il Vice Presidente.
Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza,
a turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza delle
imprese associate e i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza
dei lavoratori associati.
Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono
alla Parte che non ha espresso il Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e compie, previa informazione
e consultazione del Vice Presidente, tutti gli atti previsti dallo Statuto.
Gli atti comportanti disposizioni di pagamento avverranno a firma congiunta
del Presidente e del Vice Presidente.
Art. 7 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti effettivi e
2 supplenti eletti dall'Assemblea dei Delegati per metà in rappresentanza
lavoratori associati a PREVICOOPER e per l'altra metà in rappresentanza
delle imprese associate a PREVICOOPER.
L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente del Collegio dei Revisori
tra i Revisori che appartengono alla parte che non ha espresso il Presidente
del Fondo.
Art. 8 - Comitato dei Garanti
Viene costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato
dei Garanti.
Il Comitato dei Garanti è costituito, su base paritetica, da 6
rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese che
hanno costituito PREVICOOPER.
Il Comitato dei Garanti è un organismo consultivo che ha il compito
di mantenere il collegamento tra PREVICOOPER e le parti stipulanti il
presente accordo e di informarle nel caso in cui l'orientamento delle
azioni intraprese da PREVICOOPER non fosse coerente con il suo fine istituzionale.
Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le
modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente
l'andamento gestionale di PREVICOOPER.
Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione
di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statuarie proposte dalle
Parti stipulanti il presente accordo.
Art. 9 - Impiego delle risorse
Il patrimonio di PREVICOOPER al netto delle somme imputate al conto generale
è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni,
a soggetti abilitati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività,
le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché
i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà
di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
Nella fase di avvio PREVICOOPER attua una gestione caratterizzata da una
unica linea di investimento, ferma restando la facoltà del Consiglio
di Amministrazione di proporre all'Assemblea, dopo il primo anno di attività,
il passaggio ad una gestione articolata su più linee di investimento.
Art. 10 - Conflitti d'interesse
Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del Decreto Legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni lo Statuto
di PREVICOOPER definisce le norme da osservare in materia di conflitti
di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti
dal Decreto del Ministro del Tesoro emanato in attuazione della norma
di cui sopra.
Art. 11 - Contributi
I contributi dovuti a PREVICOOPER sono quelli stabiliti nell'accordo sottoscritto
tra le Parti in data 6 Dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per TFR maturando si intende
il TFR che matura dal momento della decorrenza della contribuzione a PREVICOOPER.
Le parti si impegnano reciprocamente ad adoperarsi perché PREVICOOPER
possa ottenere l'autorizzazione all'esercizio entro i1 31 Dicembre 1998.
Nel caso che a tale data PREVICOOPER sia autorizzato all'esercizio trovano
applicazione le seguenti regole:
1. per i lavoratori che si associano a PREVICOOPER entro il 30 Giugno
1998 l'obbligo contributivo decorre dal 1° Luglio 1998.
2. per i lavoratori che si associano a PREVICOOPER successivamente al
30 Giugno 1998 l'obbligo contributivo decorre dalla data di associazione.
Le parti si impegnano ad incontrarsi in tempo utile e comunque entro il
31 ottobre 1998 per valutare lo stato di avanzamento della richiesta di
autorizzazione.
Qualora in occasione di tale incontro si preveda che PREVICOOPER non possa
essere autorizzato entro il 31 dicembre 1998, le parti si impegnano a
definire le soluzioni che si renderanno necessarie circa i tempi di contribuzione.
In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente
dovuti le imprese sono tenute:
1. al versamento dei contributi evasi;
2. al versamento di una somma equivalente al rendimento non conseguito
per effetto del ritardato pagamento e comunque non inferiore al tasso
legale su base annua;
3. al versamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso legale
maggiorato di 5 punti percentuali su base annua, che restano acquisiti
a PREVICOOPER a titolo di copertura dei costi sostenuti per l'attività
di vigilanza e di controllo.
4. a risarcire PREVICOOPER di danni di natura economica e/o patrimoniale
causati dal ritardato versamento, ove il Consiglio di Amministrazione
intenda agire.
Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, la maggiorazione di
cui al punto 3. Del precedente alinea è elevata a 10 punti percentuali
su base annua, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione
di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi
del Fondo.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione
intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento
retributivo a carico delle imprese effettivamente corrisposto, come previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale
della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione
a PREVICOOPER a carico delle imprese è sospesa.
Art. 12 - Adesione e permanenza nel Fondo
I lavoratori aderiscono a PREVICOOPER per libera scelta individuale con
le modalità previste dallo Statuto.
Le parti istitutive si impegnano congiuntamente a contribuire in maniera
fattiva alla promozione del Fondo e alla raccolta delle adesioni.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore
di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.
Al momento dell'adesione a PREVICOOPER da parte del lavoratore, l'impresa
provvederà a trattenere la quota a carico del lavoratore ed a versare
al Fondo stesso l'importo complessivo di lire 30.000 a titolo di quota
di Iscrizione così come definito dall'accordo 6.12.96 e successive
modificazioni ed integrazioni destinato alle spese di costituzione, attivazione
e promozione e di ogni altra spesa sostenibile dal conto generale.
A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende
assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli
accordi vigenti.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane
la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa
e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante
al lavoratore secondo quanto disposto dal precedente articolo 11.
Art. 13 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione
L'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER a carico dell'impresa cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER a carico del lavoratore dipendente
cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò
determini la cessazione dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER
medesimo.
La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di
partecipazione a PREVICOOPER, della facoltà di trasferire la propria
posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione
dell'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER sia in capo all'impresa che
in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo
alla presentazione dell'istanza.
L'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro sussiste per
la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base
del presente accordo.
Art. 14 - Prestazioni
PREVICOOPER eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di permanenza in PREVICOOPER.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue
al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore
a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico
obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di permanenza in PREVICOOPER.
In riferimento alla norma di cui all'art.7, comma 3, del Decreto Legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e fermo
restando il requisito minimo di età anagrafica ivi previsto, limitatamente
ai primi quindici anni di attività di PREVICOOPER l'associato ha
facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica
complementare di anzianità a condizione che abbia maturato almeno
dieci anni di permanenza in PREVICOOPER.
Le norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita
per trasferimento da altro Fondo pensione complementare. computando, ai
fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità
maturata presso il Fondo di provenienza.
In ogni caso il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari
per vecchiaia o per anzianità può esser fatto valere solo
a condizione che il lavoratore percepisca effettivamente dal sistema obbligatorio
il trattamento di pensione pubblica che gli compete.
PREVICOOPER provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari
per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con
imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà
di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica
cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente
pro tempore.
Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro implicante il venir meno dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER
non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può
riscattare la propria posizione individuale.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero
capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente
il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito
avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata
riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di
"vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le
norme di cui ai commi 2, 3 ed 7 del presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente
dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni
e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero
importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte prima del pensionamento del lavoratore associato beneficiari
delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni
di legge vigenti pro-tempore.
PREVICOOPER stipulerà convenzioni per l'erogazione della prestazione
pensionistica complementare che possano prevedere, su richiesta dell'interessato,
la reversibilità delle prestazioni pensionistiche complementari
a favore di soggetti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati
contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può
chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per
i fig1i, documentato con atto notarile sulla base delle norme di cui alla
Legge 297/82 eccezion fatta per la percentuale di anticipazione che è
elevata all'80%
Il Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto disposto al riguardo
dalla disciplina relativa alle anticipazioni del TFR determina le condizioni
di accesso e l'ammontare complessivo dell'importo annuo disponibile per
le anticipazioni in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio
e la stabilità di PREVICOOPER
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
PREVICOOPER non può concedere o assumere prestiti.
Art. 15 - Trasferimenti
Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di
partecipazione a PREVICOOPER prima del pensionamento, conserva la titolarità
giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta
tra una delle seguenti opzioni:
trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione
cui l'Associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di azienda
o di categoria giuridica;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione
aperto;
c) riscatto della posizione;
d) conservazione della posizione pensionistica anche in assenza di contribuzione.
Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione
a PREVICOOPER, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera
posizione individuale presso altro Fondo Pensione alle seguenti condizioni:
1) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione nei primi
cinque anni di vita di PREVICOOPER;
2) non prima che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione a partire
dal sesto anno di vita di PREVICOOPER.
Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà
sono determinati nello Statuto.
Gli adempimenti relativi a carico di PREVICOOPER sono espletati entro
il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.
Art. 16 - Spese per la gestione del fondo
Le spese per la gestione ordinaria di PREVICOOPER sono a carico degli
associati.
Ad esse si farà fronte mediante la istituzione di un conto generale
alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa" determinata
di anno in anno, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base
del preventivo di spesa, nell'ambito di quanto stabilito nell'accordo
siglato in data 6/12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17 - Fase transitoria
In sede di atto costitutivo di PREVICOOPER le Parti stipulanti il presente
accordo designano nei termini di pariteticità e nelle misure previste
dagli articoli 6 e 7, i componenti il Consiglio di Amministrazione Provvisorio
ed i componenti il Collegio dei Revisori che restano in carica Fino a
quando non sia convocata la prima Assemblea dei Delegati che deve provvedere
alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
di PREVICOOPER.
Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione Provvisorio
ha facoltà di porre in essere tutti gli atti necessari a promuovere
la costituzione e la piena operatività di PREVICOOPER, nei limiti
di quanto eventualmente stabilito dai competenti organi di vigilanza e
controllo.
APPENDICE
ALL'ACCORDO SIGLATO IN DATA 6 DICEMBRE 1996 SULLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE
DELLA CONTRIBUZIONE
L'anno 1998, il giorno 31 del mese di marzo
Tra
Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori
(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione Nazionale delle Cooperative tra Dettaglianti (Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione Generale Cooperative
Italiane)
e
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS
- CGIL)
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT - CISL)
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL)
Considerato che
la norma di cui all'accordo siglato in data 6 dicembre
1996 secondo la quale "in costanza di rapporto di lavoro il lavoratore
ha facoltà di disporre unilateralmente la cessazione dell'obbligo
di versare i contributi a suo carico ferma restando la prosecuzione del
rapporto associativo con il fondo. In tal caso si determina automaticamente
la cessazione della contribuzione a carico dell'impresa e di quella derivante
dall'utilizzo del TFR" non risponde appieno alla esigenza di tutelare
i bisogni previdenziali dei lavoratori dipendenti e può determinare
una situazione di squilibrio per il Fondo
si è convenuto
a modifica di quanto stabilito nel richiamato accordo del
6 dicembre 1996 quanto segue.
E' riconosciuta al lavoratore dipendente iscritto a PREVICOOPER la facoltà
di chiedere la sospensione dell'obbligo di contribuzione posto contrattualmente
a suo carico.
La sospensione dell'obbligo di contribuzione può essere richiesta
dal lavoratore per una sola volta durante il rapporto associativo, non
può protrarsi per un periodo superiore ai dodici mesi e non consente
in alcun modo il recupero del versamento della contribuzione che sarebbe
maturata durante il periodo di sospensione.
Durante la sospensione dell'obbligo di contribuzione a carico del lavoratore
cessa l'obbligo di contribuzione a carico della imprese mentre permane
l'obbligo di versare il WR nella misura determinata dalle norme contrattuali
vigenti pro tempore.
La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
alla richiesta di sospensione.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate
con delibera del Consiglio di Amministrazione.
PROTOCOLLO
ALLEGATO ALL'ACCORDO ATTUATIVO
PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE NAZIONALE
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
In relazione ad alcuni specifici aspetti attuativi la cui
soluzione si rende necessaria per raggiungere la concreta operatività
del Fondo, le parti istitutive convengono quanto segue:
1. la quota associativa al fondo (0,05%) costituirà
oggetto di verifica tra le parti circa la sua congruità in sede
di contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all'atto
del rinnovo del CCNL secondo i tempi da esso previsti;
2. le parti si impegnano ad attuare il Fondo secondo il seguente
calendario avente valore indicativo:
· entro la terza decade di febbraio: definizione in sede notarile
dell'atto costitutivo, dello statuto e degli allegati, con l'insediamento
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci revisori come
organi provvisori del fondo;
3. le parti convengono che il Consiglio di Amministrazione provvisorio
del Fondo - oltre ai normali compiti statutari - provveda in questo primo
periodo a :
· predisporre un progetto di promozione e formazione;
· predisporre tutti i materiali informativi nonché la scheda
di adesione da fare pervenire alla Direzione delle Cooperative che provvederanno
ad allegarla alla busta paga del primo mese utile dopo il ricevimento
(possibilmente il mese di aprile);
4. gestire le risorse che saranno in un primo tempo costituite
da prestiti non remunerativi delle Associazioni Cooperative stipulanti
da restituire contemporaneamente alle entrate derivanti dai versamenti
al Fondo delle quote di iscrizione a carico dei lavoratori che hanno sottoscritto
la adesione e delle imprese nell'entità prevista dal primo capoverso
dell'accordo del 6 dicembre 1996. L'ammontare del prestito da parte delle
Associazioni Cooperative sarà comunque contenuto e commisurato
alle effettive esigenze di avvio del progetto di promozione e formazione
deciso dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio.
5. la raccolta delle adesioni avverrà in occasione delle
Assemblee convocate dalle OO.SS in sede di informazione e promozione del
Fondo. Successivamente alle assemblee, se convocate, le adesioni al fondo
potranno essere raccolte direttamente presso le Direzioni Aziendali e
le sedi sindacali. Per lo svolgimento delle assemblee si utilizzeranno
le ore contrattualmente previste. Tutte le adesioni raccolte dovranno
comunque essere consegnate alle Direzioni Aziendali che ne rilasceranno
ricevuta e le trasmetteranno tempestivamente al Consiglio di Amministrazione
Provvisorio del Fondo. Le Direzioni Aziendali informeranno le OO.SS. delle
adesioni ricevute direttamente e di quelle consegnate dalle OO.SS. nonché
il dato di potenziali aderenti (organici complessivi di unità produttiva).
6. le parti convengono di istituire un organismo di coordinamento
delle attività di promozione del Fondo, composto da 30 rappresentanti
delle OO.SS. e 30 delle Associazioni Cooperative per la realizzazione
del progetto di promozione elaborato dal Consiglio di Amministrazione
Provvisorio. Le spese vive sopportate dai componenti di tale organismo
per la partecipazione effettiva ad attività di formazione saranno
rimborsate sulla base di riscontri documentali con le modalità
stabilite dal consiglio di Amministrazione Provvisorio.
ACCORDO
del 2 luglio 1998
Addì, 2 luglio 1998
Presso la sede della Associazione Nazionale Cooperative
fra Dettaglianti (ANCD) Via Chiana 38 Roma
Si sono incontrati:
- Per la Ancd, il Segretario Generale Roberto Dessì
- Per la Filcams-CGIL , il Segretario Generale Aldo Amoretti
- Per la Fisascat-CISL, il Segretario Generale Gianni Baratta
- Per la Uiltucs-UIL, il Segretario Generale Bruno Boco
Le parti
Visto l'art. 2, commi II e III dell'accordo attuativo per
la costituzione del fondo pensione complementare nazionale per i dipendenti
delle imprese della distribuzione cooperativa (PREVICOOPER) sottoscritto
in data 31 marzo 1998, convengono quanto segue:
Art. 1
Fermi restando i diversi contratti collettivi nazionali attualmente applicati,
i lavoratori dipendenti delle società controllate da Cooperative
Conad e i lavoratori dipendenti delle aziende dei soci delle cooperative
Conad, ai soli fini della previdenza complementare rientreranno esclusivamente
nella sfera di applicazione dell'accordo attuativo istitutivo del fondo
pensione PREVICOOPER.
Le parti sulla base di elenchi forniti dalla Ancd certificheranno le aziende
aventi tali requisiti.
Tali elenchi siglati dalle parti saranno inviati al fondo PREVICOOPER.
Art. 2
I lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art. 1 del presente accordo
che aderiranno al Fondo pensione Previcooper e le aziende che avranno
alle proprie dipendenze lavoratori che avranno aderito al Fondo Previcooper
stesso sono impegnati ad osservare tutte le norme previste dallo statuto
e dall'accordo attuativo del fondo.
Art. 3
I contributi dovuti a Previcooper e le quote di iscrizione al Fondo sia
da parte delle aziende che dai lavoratori sono quelli stabiliti nell'accordo
istitutivo sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 1996 e dalle successive
modificazioni ed integrazioni. Le modalità ed i tempi per il versamento
dei contributi sono quelli previsti dallo statuto e dall'accordo attuativo
del fondo.
Art. 4
Le parti si impegnano e si propongono di impegnare Previcooper a svolgere,
nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art.
1 del presente accordo tutte le attività promozionali del fondo
previste dal piano approvato dal consiglio di amministrazione dello stesso.
Roberto Dessì
Segretario Generale Ancd
Aldo Amoretti
Segretario Generale Filcams-CGIL
Gianni Baratta
Segretario Generale Fisascat-CISL
Bruno Boco
Segretario Generale Uiltucs-UIL
ACCORDO
del 9 settembre 1998
Il giorno 9 settembre 1998 in Roma tra
Federconsumo-CCI e Confcooperative rappresentate da Carlo
Bagni
e
la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti
la FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta
la UILTUCS-UIL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Boco
visto l'art. 2, commi I e III dell'accordo attuativo per
la costituzione del Fondo Pensione complementare per i dipendenti delle
imprese di distribuzione cooperativa (PREVICOOPER) sottoscritto in data
31 marzo 1998 si è convenuto quanto segue:
Art. 1
I lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi associati a Confcooperative,
i quali danno applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, ai
soli fini della previdenza complementare rientrano esclusivamente nella
sfera di applicazione dell'accordo attuativo istitutivo del Fondo PREVICOOPER.
Le parti, sulla base degli elenchi forniti da Confcooperative, certificheranno
le aziende aventi tali requisiti.
Tali elenchi, siglati dalle parti, saranno inviati al Fondo PREVICOOPER.
Art. 2
In virtù di quanto sopra i lavoratori di cui al precedente articolo
che aderiranno al Fondo Pensione PREVICOOPER e le cooperative e i consorzi
i cui dipendenti avranno aderito al Fondo stesso sono impegnati ad osservare
tutte le norme previste dallo statuto e dall'accordo attuativo del Fondo.
Art. 3
I contributi dovuti a PREVICOOPER e le quote di iscrizione a Fondo sia
da parte delle aziende che dai lavoratori sono quelli stabiliti nell'accordo
istitutivo sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 1996 e dalle successive
modificazioni ed integrazioni. Le modalità ed i tempi per il versamento
dei contributi sono quelli previsti dallo statuto e dell'accordo attuativo
del Fondo.
Art. 4
Le parti si impegnano e si propongono di impegnare PREVICOOPER a svolgere,
nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art.
1 del presente accordo tutte le attività promozionali del Fondo
previste dal piano approvato dal consiglio di amministrazione dello stesso.
Carlo Bagni
Federconsumo-CCI e Confcooperative
Aldo Amoretti
Segretario Generale Filcams-CGIL
Gianni Baratta
Segretario Generale Fisascat-CISL
Bruno Boco
Segretario Generale Uiltucs-UIL
ACCORDO
del 20 gennaio 1999
Roma, 20 gennaio 1999
Nella previsione di autorizzazione all'esercizio di PREVICOOPER
da parte della Commissione di Vigilanza entro il 1999, le Associazioni
cooperative (Ancc, Ancd, Federconsumo-CCI, AGCI) e le OO.SS. (Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 11
dell' Accordo Attuativo del 31 marzo 1998,
CONVENGONO CHE
1. Per i lavoratori che si associano a PREVICOOPER
entro il 28 febbraio 1999 l'obbligo contributivo decorre dal l° gennaio
1999;
2. Per i lavoratori che si associano successivamente al 28 febbraio
1999 l'obbligo contributivo decorre dal mese successivo alla data di associazione
a PREVICOOPER;
3. All'atto dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo le aziende
provvederanno a trattenere dalla busta paga dei lavoratori associati la
contribuzione maturata dalla data di iscrizione che, unitamente alle quote
di contribuzione aziendale e alle quote di TFR, saranno trasferite a PREVICOOPER;
4. Successivamente alla data di autorizzazione di PREVICOOPER le
aziende provvederanno a trattenere mensilmente la contribuzione dei 1avoratori
aderenti da versare al Fondo unitamente alla contribuzione aziendale e
alle quote di TFR, secondo le modalità che saranno decise dal Consiglio
di Amministrazione del Fondo medesimo.
Le quote relative alle adesioni (Lire 30.000: di cui 23.000
a carico delle aziende e 7.000 a carico del lavoratore) saranno trattenute
dalle aziende e trasferite al Fondo all'atto dell'adesione dei lavoratori.
Le parti convengono che si incontreranno entro il 15 di
aprile 1999 per una verifica sulla situazione di PREVICOOPER.
ANCC
ANCD
Federconsumo CCI
AGCI
Filcams-Cgil
Fisascat-CISL
Uiltucs-UIL
VERBALE DI
INTESA del 22 dicembre 1999
Le Parti sottoindicate, in qualità di soggetti firmatari
dell'accordo istitutivo di Previcooper, riconfermano l'intento di garantire
la piena attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data
20/01/99 in materia di decorrenza della contribuzione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la finalità delle norme
sopra richiamate può essere utilmente conseguita ancorché
non sia di fatto possibile procedere all'effettivo versamento dei contributi
al fondo Previcooper essendo ancora pendente il procedimento di autorizzazione
presso la Commissione di Vigi1anza.
A tal fine le Parti precisano le seguenti modalità
di attuazione dell'accordo stipulato in data 20/01/99
1. Le Aziende provvederanno ad accantonare nel bilancio relativo
all'esercizio 1999 i contributi dovuti nella misura dello 0,55% della
retribuzione utile per il calcolo del TFR di ciascun aderente al 31/12/99.
Per le modalità di calcolo dei contributi dovuti a favore di ciascun
dipendente sono pienamente confermate le norme stabilite dal richiamato
accordo del 20/01/99
2. Le Aziende provvederanno ad, effettuare la trattenuta a carico
dei lavoratori aderenti solo dopo che Previcooper abbia ottenuto l'autorizzazione
a11' esercizio ed il Consiglio di Amministrazione abbia individuato, nel
rispetto della normativa vigente, la banca depositaria.
3. Le Parti dichiarano che è senz'a1tro conforme allo spirito
dell'accordo sottoscritto in data 20/01/99 che ciascun lavoratore aderente
versi a Previcooper la contribuzione dovuta a decorrere dalla data della
sua adesione entro i limiti di deducibilità fiscale. Ciò
al fine di .salvaguardare il principio della pariteticità della
contribuzione e di consentire ai lavoratori il recupero della contribuzione
dovuta evitando, allo stesso tempo, che il cumulo dei contributi volontari
per gli esercizi 1999 e 2000 determini problemi in ordine alla deducibilità
fiscale.
4. A tal fine le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione
di adoperarsi per fornire alle Aziende ed ai lavoratori aderenti ogni
utile chiarimento a mezzo di apposita comunicazione.
ACCORDO TRA
LE PARTI ISTITUTIVE DI PREVICOOPER del 19 aprile 2000
Nella previsione di autorizzazione all'esercizio di Previcooper
da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione entro l'usmo
2000, le Associazioni cooperative (ANCC, Ancd, Federconsumo-CCI, AGCI)
e le OO.SS. (filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL), per il periodo
transitorio che va dal 1° gennaio 1999 al momento in cui sarà
possibile provvedere all'effettivo versamento dei contributi al Fondo
Pensione Previcooper
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Nella fase transitoria, le aziende provvederanno
ad accantonare nel bilancio relativo all , esercizio 1999 il contributo
di parte aziendale e la quota di TFR da trasferire a Previcooper unitamente,
per quest'ultimo, alle rivalutazioni maturate ai sensi di legge.
La quota di TFR di cui sopra comprensiva delle rivalutazioni, sarà
trasferita a Previcooper al momento dell'autorizzazione del Fondo unitamente
al versamento dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, nonché
del TFR maturato ai sensi della legge n. 457 del 1978 nel corso dell'anno
2000, sulla base delle regole e modalità che saranno definite dal
C.d.A.
2. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di dimissioni
da Previcooper durante la fase transitoria, poiché l'adesione a
Previcooper non si è perfezionata, gli obblighi contributivi in
capo all'azienda ed al lavoratore non sono produttivi di alcun effetto.Relativamente
alla quota di TFR che è stata accantonata dall'azienda in attesa
di essere trasferita al Fondo Pensione, la stessa sarà corrisposta
dall'azienda al lavoratore nell'ambito degli emolumenti retribuitivi a
lui spettanti alla c6ssazione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso in cui, durante la fase transitoria, il lavoratore
si trasferisca da un'azienda ad un'altra associata a Previcooper, la trattenuta
dello 0,55% a carico dello stesso, sarà effettuata dall'azienda
con la quale è in corso il rapporto di lavoro al momento in cui
deve essere effettuato il versamento a Previcooper. Gli obblighi contributivi
a carico delle aziende sono proporzionati al periodo di effettiva durata
del rapporto di lavoro.
Al di fuori di quanto previsto dal presente accordo, le parti confermano
le disposizioni degli accordi del 20.01.99 e del 22.12.99 in materia di
decorrenza della contribuzione e confermano altresì l'efficacia
del presente accordo a partire dall'01.01.1999.
Roma, 19 Aprile 2000
ANCC Filcams-CGIL
ANCD Fisascat-CISL
Federconsumo CCI Uiltucs-UIL
AGCI.
VERBALE DI
ACCORDO del 22 novembre 2000
In data 22 Novembre 2000 tra
A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CIS, UILTuCS-UIL
- considerato che in data 27 Ottobre 2000 PREVICOOPER è
stato autorizzato all'esercizio dell'attività previdenziale con
delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- visti gli accordi sottoscritti dalle parti in data 20 Gennaio 1999,
22 Dicembre 1999 e 19 Aprile 2000
si conviene quanto segue:
1. Le aziende provvederanno a versare le quote di
T.F.R. ed i contributi posti contrattualmente a loro carico, relativamente
agli anni 1999 e 2000, entro il 16 di Gennaio 2001. Resta inteso che i
suddetti contributi e le suddette quote di T.F.R. saranno calcolati su11a
base di quanto disposto dagli accordi sopra richiamati.
2. I lavoratori associati a PREVICOOPER sono tenuti a versare in
unica soluzione i contributi dovuti, secondo le regole definite dagli
accordi sopra richiamati, per gli anni 1999 e 2000 tramite trattenuta
sulla busta paga di Dicembre. La trattenuta del contributo del 1999 cumulata
con la trattenuta del contributo del 2000 non può comunque superare
i1 limite di deducibilità fiscale pari al 2% della retribuzione
utile ai fini del calcolo del T.F.R., relativa all'anno 2000.
Il lavoratore ha facoltà di chiedere all'azienda, entro e non oltre
il 15 dicembre 2000, la rateizzazione dell'importo dovuto.
In tal caso l'azienda provvederà a trattenere con la busta paga
di Dicembre prossimo venturo, lo 0,55% della retribuzione utile ai fini
del calcolo del T.F.R. relativa all'anno 2000, rateizzando l'importo residuo
dei contributi dovuti in cinque trattenute da effettuarsi nei successivi
5 mesi.
In caso di cessazione di rapporto di lavoro che intervenga prima del recupero
totale dell'importo rateizzato, l'azienda effettuerà, una trattenuta
unica dell'importo rimanete non ancora versato dal lavoratore.
ACCORDO PER
LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER del 19 dicembre
2000
In data 19 dicembre 2000 tra
A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
visto l'accordo sottoscritto dalle parti il 22 novembre
2000 e le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale
per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte
dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000,
si conviene quanto segue:
I lavoratori associati a Previcooper che hanno deciso di
avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento dei contributi
dovuti per l'anno 1999 e 2000 in cinque trattenute, oltre la mensilità
di Dicembre 2000, possono optare per una diversa rateizzazione in 12 trattenute
(da Gennaio a Dicembre 2001), dandone informazione scritta all'azienda
entro e non oltre il 15 gennaio 2001.
Si precisa che per i versamenti riferiti agli anni 1999/2000 che saranno
rateizzati nel 2001 la retribuzione di riferimento è quella del
2001; nel caso di opzione per una trattenuta unica da effettuarsi con
la busta paga di Dicembre 2000, la retribuzione di riferimento è
quella utile ai fini del TFR, riferita all'anno 2000, anche per la contribuzione
dovuta per il 1999.
Considerato che con decorrenza 01/01/2001 la deducibilità fiscale
è pari al doppio del TFR versato a Previcooper, entro il limite
massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per una somma non superiore
a 10 milioni:
- i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino
ad un massimo del 6,35% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo
optare per una delle seguenti aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 6,35% ;
- i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono
versare fino ad un massimo dell'11,45% della retribuzione utile ai fini
del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9%
- 10% - 11%
11,45%.
In relazione a quanto consentito in termini di opzioni per la rateizzazione
degli anni 1999/2000 le aliquote massime sopra citate (6,35% e 11,45%)
sono da considerarsi comprensive dell'aliquota di rateizzazione applicata
al 2001.
L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere
da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il
15 Febbraio 2001 al fondo Previcooper, tramite l'azienda, che provvederà
a trattenerne copia. Pertanto l'azienda provvederà alla trattenuta
di Gennaio 2001 con l'aliquota relativa all'anno 2000, mentre con la busta
paga di Febbraio 2001 l'azienda provvederà alla trattenuta in base
alla eventuale nuova aliquota contributiva prescelta.
Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare
la contribuzione a proprio carico mediante apposito modulo reperibile
in azienda, entro il 30 Novembre con efficacia a decorrere dal 1°
Gennaio successivo.
A.N.C.C.
A.N.C.D.
FEDERCONSUMO C.C.I.
A.G.C.I.
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL
PATTUIZIONE
INTEGRATIVA DELL'ACCORDO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 6 DICEMBRE 1996
del 2 luglio 2001
L'anno 2001, il giorno 2 del mese di
luglio in Roma
tra
L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori
- A.N.C.C. Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata
da Responsabile del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e da Andrea
PAPINI;
L'Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti
- A.N.C.D. CONAD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata
da Federico GENITONI;
La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della
Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata
da Aldo SIRONI e Livio CAMILLI;
L'Associazione Generale Cooperative Italiane
e
La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi,
Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Luigi COPPINI;
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali
Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario PIOVESAN;
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(UILTUCS-UIL) rappresentata da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;
si conviene
di aggiungere all'accordo per la costituzione del fondo
pensione complementare nel settore della distribuzione cooperativa stipulato
in Roma il giorno 6 dicembre 1996 la seguente previsione:
"Al fondo possono essere iscritti anche i lavoratori
assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale,
la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore
a 3 mesi nell'anno".
Letto e sottoscritto in Roma, il 2 luglio 2001
A.N.C.C. Coop
FILCAMS - CGIL
A.N.C.D. CONAD
FISASCAT - CISL
Federconsumo - CCI
UILTUCS - UIL
Associazione Generale Cooperative Italiane
IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA del 2 luglio 2004
Il giorno 2 luglio 2004 in Roma:
tra
la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - rappresentata
dal Responsabile Nazionale del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e Andrea PAPINI;
la Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. Conad -
rappresentata da Federico GENITONI;
la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione -
Confcooperative rappresentata dal Direttore Livio CAMILLI ed assistita dal Responsabile delle
Relazioni Industriali nazionali Sabina VALENTINI;
la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. - rappresentata dal
Responsabile delle Relazioni Industriali Filippo TURI;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi -
FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Ivano CORRAINI e da Luigi COPPINI e Ramona CAMPARI;
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
- FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Gianni BARATTA e da Mario PIOVESAN e
Marcello PASQUARELLA;
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata
dal Segretario Generale Brunetto BOCO e da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;
si è stipulato la presente ipotesi di accordo di rinnovo.
------- Omissis -------
Art. ..... - Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER
Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito
dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato
ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che
il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo
dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo
dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le
misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro -
per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05%% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro -
per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Le parti concordano che:
- ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione
di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;
- ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga
fornito ad ogni eventuale riassunzione il modulo di riattivazione della contribuzione al
Fondo medesimo;
- il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL
FONDO PENSIONE PREVICOOPER dell'11 gennaio 2005
In data 11 gennaio 2005
tra
A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
VISTO
l'accordo sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 1996,
l'accordo sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2000,
VISTE
le disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari, ex D. Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000,
VISTO
l'accordo sindacale del 6 dicembre 1996 che fissa la quota di contribuzione
a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR
l'accordo sindacale in riferimento al "Fondo di previdenza complementare
PREVICOOPER", contenuto nell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa" del 2 luglio 2004, che
ha innalzato a far data dal 01/01/2005 la quota di contribuzione a carico della azienda
all'1,05% della retribuzione utile ai fini del TFR e a far data dal 01/01/2006 all'1,55%
della stessa,
CONSIDERATO
che la deducibilità fiscale è pari al doppio del TFR versato a Previcooper,
entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per una somma non superiore
a € 5.164,57
per l'anno 2005 si conviene quanto segue:
- i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo
del 5,50% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti
aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - -2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 5,50%;
- i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono versare
fino ad un massimo del 10,50% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per
una delle seguenti aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10% - 10,50%.
L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi
comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il mese di gennaio 2005 all'azienda
che provvederà ad inviarne copia al fondo Previcooper.
per l'anno 2006 si conviene quanto segue:
- i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo
del 5% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti
aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - -2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5%;
- i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono versare
fino ad un massimo del 10% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una
delle seguenti aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10%.
L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi
comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il 30/11/2005 all'azienda che provvederà
ad inviarne copia al fondo Previcooper.
Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare la contribuzione a
proprio carico mediante apposito modulo reperibile in azienda, o sul sito internet del fondo
www.previcooper.it entro il 30 novembre con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio successivo.
ACCORDO SULLA QUOTA ASSOCIATIVA AL
FONDO PENSIONE PREVICOOPER PER L'ANNO 2005 dell'11 gennaio 2005
In data 11 gennaio 2005
Le parti
A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
Preso atto dell'accordo sindacale in riferimento al "Fondo di previdenza
complementare PREVICOOPER", contenuto nell' accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa" del 2 luglio 2004,
CONVENGONO CHE
la quota di contribuzione definita "quota associativa", facente parte della
contribuzione complessiva dell' 1,05% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico delle
aziende, è pari allo 0,075% della stessa., a far data dal 1° gennaio 2005.
Analogamente la quota di contribuzione definita "quota associativa" a carico del lavoratore
compresa nella contribuzione complessiva dello 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR,
è pari allo 0,075% della stessa.
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
del 21 dicembre 2006
In data 21/12/2006
Tra
A.N.C.C., A.N.C..D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
VISTO
l’accordo sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 1996,
l’accordo sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2000,
l’accordo dell’11 dicembre 2005
VISTE
le disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari,
VISTO
l’accordo sindacale del 6 dicembre 1996 che fissa la quota di contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR
l’accordo sindacale in riferimento al "Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER", contenuto nell’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa" del 2 luglio 2004, che ha innalzato a far data dal 01/01/2005 la quota di contribuzione a carico della azienda all’1,05% della retribuzione utile ai fini del TFR e a far data dal 01/01/2006 all’1,55% della stessa,
CONSIDERATO
che il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 all’art. 8 comma 4 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57
a partire dal 1/1/2007 si conviene quanto segue:
i lavoratori possono versare, a partire dalla contribuzione minima dello 0,55%, la loro contribuzione in percentuale libera sulla loro retribuzione utile ai fini del TFR, fino al raggiungimento, inclusa la cifra corrispondente alla percentuale del contributo del datore di lavoro, dell’importo defiscalizzabile di euro 5.164,57.
Per il 2007 la eventuale nuova aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il 30 marzo 2007, con efficacia a decorrere dal mese successivo, all'azienda che provvederà ad inviarne copia al fondo Previcooper.
Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare la contribuzione a proprio carico mediante apposito modulo reperibile in azienda, o sul sito internet del fondo www.previcooper.it entro il 30 novembre con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.
Letto, approvato e sottoscritto,
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A.N.C.C. |
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A.N.C.D. |
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FEDERCONSUMO C.C.I. |
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A.G.C.I. |
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FILcAMS CGIL |
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FISASCAT CISL |
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UILTuCS UIL |
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ACCORDO PER
L'ADESIONE DEGLI APPRENDISTI AL FONDO PREVICOOPER del 22 giugno 2007
ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 2 LUGLIO 2004, IN RIFERIMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 13)
L'anno 2007, il giorno 22 del mese di giugno in Roma, con decorrenza dal 01/06/2007
tra
L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - A.N.C.C. Coop Coop (Lega
Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Franco Barsali
L'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. CONAD
(Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Federico Genitoni
La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione-CCI
(Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata da Livio Camilli
L'Associazione Italiana Cooperative di Consumo-AGCI rappresentata da Filippo Turi
e
La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo, Mense e Servizi
(FILCAMS-CGIL) rappresentata da Luigi Coppini
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario Piovesan
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Servizi (UILTUCS-UIL)
rappresentata da Gianni Rodilosso
si conviene di integrare quanto previsto in materia di previdenza complementare all'art. 13 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa con la seguente previsione:
"Al fondo possono essere iscritti i lavoratori con contratto di apprendistato per i quali PREVICOOPER è il fondo di riferimento al quale conferire il loro tfr, sia con modalità tacite che esplicite. Per tali lavoratori la contribuzione minima a carico dell'aderente è lo 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr. Al versamento di tale quota associativa da parte del lavoratore, corrisponderà un versamento della contribuzione del datore di lavoro pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr. Resta inteso che la quota di adesione anche per tali lavoratori è di euro 15,50 di cui euro 3,62 a carico del lavoratore ed euro 11,88 a carico dell'impresa".
Le parti, in relazione alla richiesta sindacale, sul punto in questione, presente nella piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, scaduto il 31.12.2006, affronteranno tale richiesta nel corso della trattativa stessa.
Letto e sottoscritto in Roma, il 22 giugno 2007
A.N.C.C. Coop
A.N.C.D. CONAD
A.G.C.I
FEDERCONSUMO - CONFCOOPERATIVE
FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS - UIL
IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
del 25 luglio 2008
Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
Il giorno 25 luglio 2008 in Roma:
tra
la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - rappresentata dal Responsabile Nazionale del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI, Stefano GUIDI e Nicola CATALDI
la Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. Conad - rappresentata da Federico GENITONI;
la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - Confcooperative rappresentata dal Direttore Livio CAM I LLI;
la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. - rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Industriali Filippo TURI e da Giuseppe GIZZI
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Ivano CORRAINI, da Luigi COPPINI e Lori CARLINI;
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Pierluigi RAINERI e da Mario PIOVESAN, Dario CAMPEOTTO
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata dal Segretario Generale Brunetto BOCO e da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;
si è stipulato la presente ipotesi di accordo di rinnovo.
--------omissis--------
Art. 82 bis PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ASSISTENZA INTEGRATIVA
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuto il diritto alla fruizione della assistenza sanitaria e della previdenza alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione per la previdenza complementare del datore di lavoro per la quale si pattuisce quanto segue:
- una quota pari allo 0,55% che è già stata riconosciuta in data 22 giugno 2007
- una ulteriore quota di 1%, che viene riconosciuta alla data del 1 agosto 2008.
Per un totale di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1.55%, comprensivo dello 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.
ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
del 2 ottobre 2008
In data 02/10/08
Tra
A.N.C.C., A.N.C..D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
VISTO
l'accordo sindacale del 6 dicembre 1996 che fissa la quota minima di contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR.
CONSIDERATO
che il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 all'art. 8 comma 2 consente a tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico
si conviene quanto segue:
i lavoratori possono versare, a partire dalla contribuzione minima dello 0,55%, la loro contribuzione in percentuale libera sulla loro retribuzione utile ai fini del TFR.
Il lavoratore ha facoltà variare la contribuzione a proprio carico ogni anno.
La richiesta della variazione della contribuzione potrà essere presentata alla azienda entro il 30 novembre compilando l'apposito modulo reperibile in azienda, o sul sito internet www.previcooper.it con efficacia a decorrere dalla busta paga di gennaio dell'anno successivo e avrà validità di almeno un anno.
Si rammenta che il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 all'art. 8 comma 4 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Letto, approvato e sottoscritto,
A.N.C.C.
A.N.C.D.
FEDERCONSUMO C.C.I.
A.G.C.I.
FILcAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL
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