FONTI ISTITUTIVE

 
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 6 dicembre 1996

ACCORDO ATTUATIVO PER LA ISTITUZIONE DI PREVICOOPER - 31 marzo 1998

PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO ATTUATIVO

ACCORDO - 2 luglio 1998

ACCORDO - 9 settembre 1998

ACCORDO - 20 gennaio 1999

VERBALE DI INTESA - 22 dicembre 1999

ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI PREVICOOPER - 19 aprile 2000

VERBALE DI ACCORDO - 22 novembre 2000

ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER - 19 dicembre 2000

PATTUIZIONE INTEGRATIVA DELL'ACCORDO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 6 DICEMBRE 1996 - 2 luglio 2001

IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 2 luglio 2004

ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER - 11 gennaio 2005

ACCORDO SULLA QUOTA ASSOCIATIVA AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PER L'ANNO 2005 - 11 gennaio 2005

ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER - 21 dicembre 2006

ACCORDO PER L'ADESIONE DEGLI APPRENDISTI AL FONDO PREVICOOPER - 22 giugno 2007

IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 25 luglio 2008

ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER - 2 ottobre 2008


ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA del 6 dicembre 1996

L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma

Tra

Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione Generale Cooperative Italiane)

e

Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS - C.G.I.L.)
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT - C.I.S.L.)
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - U.I.L.)

preso atto che:

· gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio spingono a considerare l'introduzione di forme di previdenza privata aggiuntive a quelle contemplate dal regime pubblico;
· l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare - così come risulta dal D. Lgs. N° 124/93 innovato dalla Legge n° 335/95 - evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la realizzazione dei fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura contrattuale;
· le parti, con la dichiarazione sulla previdenza integrativa di cui al C.C.N.L. vigente, hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, da attuare mediante un apposito Fondo Pensione Nazionale da costituire entro il 30 giugno 1997 finalizzato a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori stessi.
Il fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti pensionistici pubblici in forma di rendita e, limitatamente a quanto previsto dalle leggi, in forma di capitale sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti conseguiti da soggetti gestori.
La forma pensionistica complementare è rivolta ai lavoratori dipendenti (assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di formazione lavoro) delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda di cui all'allegato5 del CCNL vigente.
Il Fondo ha carattere bilaterale. L'adesione del lavoratore al Fondo è volontaria e deve essere preceduta da una formale manifestazione di volontà nelle modalità disciplinate dallo Statuto del Fondo.
Il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente accordo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso organi paritetici, dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto del Fondo.
E' prevista la possibilità di adesione da parte di lavoratori dipendenti da società di settori affini.
Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati CCNL sottoscritti dalle stesse OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende della distribuzione cooperativa.
Dall'adesione del lavoratore al Fondo, una volta attivato, scaturisce l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e delle imprese, a decorrere dal mese successivo la formalizzazione della volontà di adesione.
Il trattamento pensionistico complementare è finanziato con contribuzioni a carico delle imprese, del lavoratore e mediante l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto di lavoro maturando.
In conformità all'art. 8 D.Lgs. n° 124/93 tutte le forme di contribuzione sono calcolate con riferimento alla retribuzione assunta a base delle determinazione del TFR nelle misure seguenti:
una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro.
Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturando.
Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 27 aprile 1993, in conformità a quanto contemplato dalla legislazione vigente, è prevista la destinazione integrale del TFR maturando al Fondo pensione.
Compatibilmente con la normativa fiscale vigente, contribuzioni più elevate a carico del lavoratore saranno consentite nelle modalità previste dallo Statuto del Fondo. Dette contribuzioni potranno derivare anche da destinazione di quote del salario variabile, derivanti dalla contrattazione di secondo livello, non soggette a contribuzione obbligatoria ai sensi della legislazione vigente in materia.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente accordo.
In costanza di rapporto di lavoro il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la cessazione della contribuzione a suo carico fermo restando la prosecuzione del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione della contribuzione a carico dell'impresa e di quella derivante dall'utilizzo del TFR.
Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui lire 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.
L'istituzione del Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti della distribuzione cooperativa sarà realizzato in coerenza con il processo di definizione in atto del sistema di previdenza complementare nell'ambito del movimento cooperativo, nel rispetto delle prerogative che la legge attribuisce alle fonti istitutive e agli Organi del Fondo.
In questa ottica le parti si impegnano ad analizzare le esperienze di Fondi già esistenti nel settore al fine di valutare le opportunità di una loro destinazione per la realizzazione del trattamento previdenziale di cui al presente Accordo.
Entro 6 mesi le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo attuativo che disciplini le seguenti materie:
· le caratteristiche generali del fondo
· le modalità di adesione dei lavoratori e delle imprese, nel rispetto della libertà di adesione dei lavoratori stessi
· le norme di avvio del Fondo e la relativa campagna promozionale
· le modalità di contribuzione, nel rispetto degli importi definiti nel presente Accordo
· le norme di costituzione e funzionamento degli Organi Sociale del Fondo, nel rispetto della pariteticità degli organi (Assemblea dei delegati dei soci; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti)
· la costituzione di un Comitato di Garanti composto pariteticamente da rappresentati delle parti stipulanti il presente Accordo
· la cessazione del rapporto associativo e i relativi diritti degli Associati, fermo restando un periodo minimo di iscrizione al fondo pari a 5 anni per il primo quinquennio di operatività del Fondo e, successivamente a tale termine, pari almeno a 3 anni
· le caratteristiche delle prestazioni previdenziali, con particolare riferimento alla tipologia, ai requisiti per il diritto e alle modalità di erogazione
· le modalità di utilizzo dei fondi pensione esistenti nel settore, anche al fine di valorizzare le opportunità e accelerare l'avvio del trattamento di previdenza complementare.
Nella stessa sede verranno sottoscritti l'Atto Costitutivo, lo Statuto e il Regolamento del Fondo e il regolamento elettorale per la formazione degli Organi Sociali.
Nella fase di avvio verrà creato un organismo paritetico di gestione con il compito di predisporre la campagna di promozione delle adesioni al Fondo.
Viene previsto un periodo un periodo di preadesione al fondo di 12 mesi a partire dalla data della sua costituzione.
Le parti individueranno gli strumenti nazionali e territoriali, a carattere bilaterale, di supporto alle attività del Fondo e per garantire un corretto e costante processo di informazione ai lavoratori.
Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente accordo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti soggetti operanti nel settore.
Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto.
In relazione alle modalità di impiego delle risorse finanziarie, fermo restando le competenze e le responsabilità degli Organi competenti, le parti individuano la necessità di valutare le opportunità di forme di investimento finalizzate allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'economia cooperativa.
Le parti convengono che la previdenza complementare collettiva costituisce materia di competenza della contrattazione collettiva nazionale.
Le parti di danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente accordo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero accordo, ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni con integrazioni necessarie.

Letto e sottoscritto

ANCC - Lega FILCAMS - CGIL
ANCD - Lega FISASCAT - CISL
FEDERCONSUMO - CCI UILTuCS - UIL
AGCI

DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione alla sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale in materia di previdenza complementare da parte della Federazione Trentina delle Cooperative aderente alla Confcooperative, Federconsumo-CCI ritiene necessario, a seguito della richiesta delle O.O.S.S., che le parti si impegnino a valutare i problemi di raccordo tra Fondo Nazionale di previdenza complementare del settore e l'iniziativa riguardante il Trentino Alto Adige.

FEDERCONSUMO-CCI

Legge 626 del 1994

Le parti convengono sulla necessità di attivare la procedura di cui alla clausola di salvaguardia prevista dal punto 9 dell'accordo interconfederale 5/10/95 in materia di applicazione della legge 626 nell'ambito Cooperativo.

Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione dei lavoratori Art. 42 CCNR

Le parti decidono in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL di procedere entro il mese di gennaio 1997 alla nomina dei rappresentanti ivi previsti e di dar corso all'attività della commissione stessa entro il mese di febbraio 1997


ACCORDO ATTUATIVO PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA PREVICOOPER del 31 marzo 1998

L'anno 1998, il giorno 31 del mese di marzo

Tra

Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione Nazionale delle Cooperative tra Dettaglianti (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione Generale Cooperative Italiane)
e
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS - CGIL)
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL)
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL)

in qualità di parti istitutive del Fondo, rappresentanti rispettivamente le imprese ed i lavoratori:
- visto il Decreto Legislativo 28 Aprile 1993 n° 124
- vista la Legge 8 Agosto 1995 n°335
- in attuazione del CCNL in vigore dal 1 Gennaio 1995
- in conformità di quanto disposto dall'Accordo sottoscritto in data 6 Dicembre 1996

hanno stipulato il presente Accordo per l'istituzione del Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Dipendenti delle imprese della Distribuzione Cooperativa.

Art. 1 - Scopo e natura giuridica
Il "Fondo Pensione Complementare Nazionale per i dipendenti delle imprese Distribuzione Cooperativa - PREVICOOPER", di seguito per brevità semplicemente "PREVICOOPER", è finalizzato ad attuare una forma pensionistica complementare contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ed è costituito ai sensi dell' art. 12 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Destinatari
Destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché i lavoratori con contratto di formazione e lavoro nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa nonché i lavoratori dipendenti dalle imprese o rilevanti rami di azienda di cui all'allegato 5 del CCNL medesimo.
In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione PREVICOOPER, possono essere associati allo stesso lavoratori, e conseguentemente le imprese dalle quali gli stessi dipendono, di settori "affini", i cui CCNL siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il CCNL che lo ha istituito. L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.
L'adesione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
I settori "affini" di cui sopra sono quelli definiti dalla legge n. 88/89 art. 49, comma 1, lettera d, come allegato sub lettera "A" - limitatamente al settore terziario, attività commerciali nonché per le attività ausiliarie - e successive modificazione integrazioni.
I lavoratori e le imprese di ciascuno dei settori "affini" come sopra definiti sono tenuti al versamento dei contributi, della quota di iscrizione e della quota associativa nella misura determinata dai rispettivi CCNL, fermo restando che le quote associative e di iscrizione di cui sopra devono essere non inferiori a quelle in vigore per i lavoratori ai quali si applica il CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa.
Destinatari della forma pensionistica complementare sono altresì i dipendenti delle Associazioni stipulanti il CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa nonché i distaccati in legge 300/70, purché non in contrasto con le vigenti disposizioni legislative.
Possono altresì restare associati al Fondo. previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda, i lavoratori che in seguito trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1 e sempre che per 1' impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di presidenza complementare. L'effetto di quanto sopra è il conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

Art. 3 - Associati
Sono associati di PREVICOOPER:
1. i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come richiamati all'art. 2 i quali abbiano manifestato la volontà di adesione a PREVICOOPER con le modalità stabilite nello Statuto;
2. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate da PREVICOOPER;
3. le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a PREVICOOPER.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosi detti affini di divenire associati a PREVICOOPER, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo nazionale, per ciascun settore, tra le rispettive organizzazioni sindacali e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore. Con il medesimo accordo sono stabiliti i relativi tempi di adesione.
L' adesione a PREVICOOPER lavoratori dei settori affini deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Presidente e comporta la piena accettazione dello Statuto.

Art. 4 - Organi del Fondo
Sono organi di PREVICOOPER:
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 5 - Assemblea dei Delegati
L'Assemblea dei Delegati è costituita da 60 delegati dei quali 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a PREVICOOPER e 30 eletti in rappresentanza delle imprese secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento di 5.000 adesioni.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 6 eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori associati a PREVICOOPER e 6 eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza delle imprese associate a PREVICOOPER.
Le elezioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono secondo quanto disposto al riguardo dallo Statuto.
I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibi1e e sono tenuti ad agire nell' esclusivo interesse del Fondo.
Le decisioni del Consiglio concernenti la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, la stipula delle convenzioni con i soggetti gestori e l'individuazione della banca depositaria saranno assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dello stesso. Lo Statuto regola inoltre le attività per le quali il Consiglio è tenuto a richiedere il parere del Comitato dei Garanti ove non lo impediscano ragioni di urgenza nell'assumere decisioni.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza delle imprese associate e i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei lavoratori associati.
Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla Parte che non ha espresso il Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e compie, previa informazione e consultazione del Vice Presidente, tutti gli atti previsti dallo Statuto. Gli atti comportanti disposizioni di pagamento avverranno a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 7 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea dei Delegati per metà in rappresentanza lavoratori associati a PREVICOOPER e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate a PREVICOOPER.
L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente del Collegio dei Revisori tra i Revisori che appartengono alla parte che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 8 - Comitato dei Garanti
Viene costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato dei Garanti.
Il Comitato dei Garanti è costituito, su base paritetica, da 6 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese che hanno costituito PREVICOOPER.
Il Comitato dei Garanti è un organismo consultivo che ha il compito di mantenere il collegamento tra PREVICOOPER e le parti stipulanti il presente accordo e di informarle nel caso in cui l'orientamento delle azioni intraprese da PREVICOOPER non fosse coerente con il suo fine istituzionale.
Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale di PREVICOOPER.
Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statuarie proposte dalle Parti stipulanti il presente accordo.

Art. 9 - Impiego delle risorse
Il patrimonio di PREVICOOPER al netto delle somme imputate al conto generale è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
Nella fase di avvio PREVICOOPER attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea, dopo il primo anno di attività, il passaggio ad una gestione articolata su più linee di investimento.

Art. 10 - Conflitti d'interesse
Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni lo Statuto di PREVICOOPER definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11 - Contributi
I contributi dovuti a PREVICOOPER sono quelli stabiliti nell'accordo sottoscritto tra le Parti in data 6 Dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Parti si danno reciprocamente atto che per TFR maturando si intende il TFR che matura dal momento della decorrenza della contribuzione a PREVICOOPER.
Le parti si impegnano reciprocamente ad adoperarsi perché PREVICOOPER possa ottenere l'autorizzazione all'esercizio entro i1 31 Dicembre 1998.
Nel caso che a tale data PREVICOOPER sia autorizzato all'esercizio trovano applicazione le seguenti regole:
1. per i lavoratori che si associano a PREVICOOPER entro il 30 Giugno 1998 l'obbligo contributivo decorre dal 1° Luglio 1998.
2. per i lavoratori che si associano a PREVICOOPER successivamente al 30 Giugno 1998 l'obbligo contributivo decorre dalla data di associazione.
Le parti si impegnano ad incontrarsi in tempo utile e comunque entro il 31 ottobre 1998 per valutare lo stato di avanzamento della richiesta di autorizzazione.
Qualora in occasione di tale incontro si preveda che PREVICOOPER non possa essere autorizzato entro il 31 dicembre 1998, le parti si impegnano a definire le soluzioni che si renderanno necessarie circa i tempi di contribuzione.
In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti le imprese sono tenute:
1. al versamento dei contributi evasi;
2. al versamento di una somma equivalente al rendimento non conseguito per effetto del ritardato pagamento e comunque non inferiore al tasso legale su base annua;
3. al versamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali su base annua, che restano acquisiti a PREVICOOPER a titolo di copertura dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza e di controllo.
4. a risarcire PREVICOOPER di danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento, ove il Consiglio di Amministrazione intenda agire.
Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, la maggiorazione di cui al punto 3. Del precedente alinea è elevata a 10 punti percentuali su base annua, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi del Fondo.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle imprese effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a PREVICOOPER a carico delle imprese è sospesa.

Art. 12 - Adesione e permanenza nel Fondo
I lavoratori aderiscono a PREVICOOPER per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.
Le parti istitutive si impegnano congiuntamente a contribuire in maniera fattiva alla promozione del Fondo e alla raccolta delle adesioni.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.
Al momento dell'adesione a PREVICOOPER da parte del lavoratore, l'impresa provvederà a trattenere la quota a carico del lavoratore ed a versare al Fondo stesso l'importo complessivo di lire 30.000 a titolo di quota di Iscrizione così come definito dall'accordo 6.12.96 e successive modificazioni ed integrazioni destinato alle spese di costituzione, attivazione e promozione e di ogni altra spesa sostenibile dal conto generale.
A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore secondo quanto disposto dal precedente articolo 11.

Art. 13 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione
L'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER medesimo.
La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER sia in capo all'impresa che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza.
L'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro sussiste per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente accordo.

Art. 14 - Prestazioni
PREVICOOPER eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di permanenza in PREVICOOPER.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di permanenza in PREVICOOPER.
In riferimento alla norma di cui all'art.7, comma 3, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e fermo restando il requisito minimo di età anagrafica ivi previsto, limitatamente ai primi quindici anni di attività di PREVICOOPER l'associato ha facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare di anzianità a condizione che abbia maturato almeno dieci anni di permanenza in PREVICOOPER.
Le norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare. computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il Fondo di provenienza.
In ogni caso il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità può esser fatto valere solo a condizione che il lavoratore percepisca effettivamente dal sistema obbligatorio il trattamento di pensione pubblica che gli compete.
PREVICOOPER provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro tempore.
Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venir meno dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 ed 7 del presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte prima del pensionamento del lavoratore associato beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
PREVICOOPER stipulerà convenzioni per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare che possano prevedere, su richiesta dell'interessato, la reversibilità delle prestazioni pensionistiche complementari a favore di soggetti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i fig1i, documentato con atto notarile sulla base delle norme di cui alla Legge 297/82 eccezion fatta per la percentuale di anticipazione che è elevata all'80%
Il Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto disposto al riguardo dalla disciplina relativa alle anticipazioni del TFR determina le condizioni di accesso e l'ammontare complessivo dell'importo annuo disponibile per le anticipazioni in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità di PREVICOOPER
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
PREVICOOPER non può concedere o assumere prestiti.

Art. 15 - Trasferimenti
Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a PREVICOOPER prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'Associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto;
c) riscatto della posizione;
d) conservazione della posizione pensionistica anche in assenza di contribuzione.
Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione alle seguenti condizioni:
1) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione nei primi cinque anni di vita di PREVICOOPER;
2) non prima che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione a partire dal sesto anno di vita di PREVICOOPER.
Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto.
Gli adempimenti relativi a carico di PREVICOOPER sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

Art. 16 - Spese per la gestione del fondo
Le spese per la gestione ordinaria di PREVICOOPER sono a carico degli associati.
Ad esse si farà fronte mediante la istituzione di un conto generale alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa" determinata di anno in anno, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, nell'ambito di quanto stabilito nell'accordo siglato in data 6/12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Fase transitoria
In sede di atto costitutivo di PREVICOOPER le Parti stipulanti il presente accordo designano nei termini di pariteticità e nelle misure previste dagli articoli 6 e 7, i componenti il Consiglio di Amministrazione Provvisorio ed i componenti il Collegio dei Revisori che restano in carica Fino a quando non sia convocata la prima Assemblea dei Delegati che deve provvedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di PREVICOOPER.
Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione Provvisorio ha facoltà di porre in essere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione e la piena operatività di PREVICOOPER, nei limiti di quanto eventualmente stabilito dai competenti organi di vigilanza e controllo.

APPENDICE
ALL'ACCORDO SIGLATO IN DATA 6 DICEMBRE 1996 SULLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'anno 1998, il giorno 31 del mese di marzo

Tra

Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione Nazionale delle Cooperative tra Dettaglianti (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione Generale Cooperative Italiane)
e
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS - CGIL)
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL)
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL)

Considerato che

la norma di cui all'accordo siglato in data 6 dicembre 1996 secondo la quale "in costanza di rapporto di lavoro il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico ferma restando la prosecuzione del rapporto associativo con il fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione della contribuzione a carico dell'impresa e di quella derivante dall'utilizzo del TFR" non risponde appieno alla esigenza di tutelare i bisogni previdenziali dei lavoratori dipendenti e può determinare una situazione di squilibrio per il Fondo

si è convenuto

a modifica di quanto stabilito nel richiamato accordo del 6 dicembre 1996 quanto segue.
E' riconosciuta al lavoratore dipendente iscritto a PREVICOOPER la facoltà di chiedere la sospensione dell'obbligo di contribuzione posto contrattualmente a suo carico.
La sospensione dell'obbligo di contribuzione può essere richiesta dal lavoratore per una sola volta durante il rapporto associativo, non può protrarsi per un periodo superiore ai dodici mesi e non consente in alcun modo il recupero del versamento della contribuzione che sarebbe maturata durante il periodo di sospensione.
Durante la sospensione dell'obbligo di contribuzione a carico del lavoratore cessa l'obbligo di contribuzione a carico della imprese mentre permane l'obbligo di versare il WR nella misura determinata dalle norme contrattuali vigenti pro tempore.
La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta di sospensione.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.


PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO ATTUATIVO

PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

In relazione ad alcuni specifici aspetti attuativi la cui soluzione si rende necessaria per raggiungere la concreta operatività del Fondo, le parti istitutive convengono quanto segue:

1. la quota associativa al fondo (0,05%) costituirà oggetto di verifica tra le parti circa la sua congruità in sede di contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all'atto del rinnovo del CCNL secondo i tempi da esso previsti;
2. le parti si impegnano ad attuare il Fondo secondo il seguente calendario avente valore indicativo:
· entro la terza decade di febbraio: definizione in sede notarile dell'atto costitutivo, dello statuto e degli allegati, con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci revisori come organi provvisori del fondo;
3. le parti convengono che il Consiglio di Amministrazione provvisorio del Fondo - oltre ai normali compiti statutari - provveda in questo primo periodo a :
· predisporre un progetto di promozione e formazione;
· predisporre tutti i materiali informativi nonché la scheda di adesione da fare pervenire alla Direzione delle Cooperative che provvederanno ad allegarla alla busta paga del primo mese utile dopo il ricevimento (possibilmente il mese di aprile);
4. gestire le risorse che saranno in un primo tempo costituite da prestiti non remunerativi delle Associazioni Cooperative stipulanti da restituire contemporaneamente alle entrate derivanti dai versamenti al Fondo delle quote di iscrizione a carico dei lavoratori che hanno sottoscritto la adesione e delle imprese nell'entità prevista dal primo capoverso dell'accordo del 6 dicembre 1996. L'ammontare del prestito da parte delle Associazioni Cooperative sarà comunque contenuto e commisurato alle effettive esigenze di avvio del progetto di promozione e formazione deciso dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio.
5. la raccolta delle adesioni avverrà in occasione delle Assemblee convocate dalle OO.SS in sede di informazione e promozione del Fondo. Successivamente alle assemblee, se convocate, le adesioni al fondo potranno essere raccolte direttamente presso le Direzioni Aziendali e le sedi sindacali. Per lo svolgimento delle assemblee si utilizzeranno le ore contrattualmente previste. Tutte le adesioni raccolte dovranno comunque essere consegnate alle Direzioni Aziendali che ne rilasceranno ricevuta e le trasmetteranno tempestivamente al Consiglio di Amministrazione Provvisorio del Fondo. Le Direzioni Aziendali informeranno le OO.SS. delle adesioni ricevute direttamente e di quelle consegnate dalle OO.SS. nonché il dato di potenziali aderenti (organici complessivi di unità produttiva).
6. le parti convengono di istituire un organismo di coordinamento delle attività di promozione del Fondo, composto da 30 rappresentanti delle OO.SS. e 30 delle Associazioni Cooperative per la realizzazione del progetto di promozione elaborato dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio. Le spese vive sopportate dai componenti di tale organismo per la partecipazione effettiva ad attività di formazione saranno rimborsate sulla base di riscontri documentali con le modalità stabilite dal consiglio di Amministrazione Provvisorio.


ACCORDO del 2 luglio 1998

Addì, 2 luglio 1998

Presso la sede della Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (ANCD) Via Chiana 38 Roma

Si sono incontrati:

- Per la Ancd, il Segretario Generale Roberto Dessì
- Per la Filcams-CGIL , il Segretario Generale Aldo Amoretti
- Per la Fisascat-CISL, il Segretario Generale Gianni Baratta
- Per la Uiltucs-UIL, il Segretario Generale Bruno Boco

Le parti

Visto l'art. 2, commi II e III dell'accordo attuativo per la costituzione del fondo pensione complementare nazionale per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa (PREVICOOPER) sottoscritto in data 31 marzo 1998, convengono quanto segue:

Art. 1
Fermi restando i diversi contratti collettivi nazionali attualmente applicati, i lavoratori dipendenti delle società controllate da Cooperative Conad e i lavoratori dipendenti delle aziende dei soci delle cooperative Conad, ai soli fini della previdenza complementare rientreranno esclusivamente nella sfera di applicazione dell'accordo attuativo istitutivo del fondo pensione PREVICOOPER.
Le parti sulla base di elenchi forniti dalla Ancd certificheranno le aziende aventi tali requisiti.
Tali elenchi siglati dalle parti saranno inviati al fondo PREVICOOPER.

Art. 2
I lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art. 1 del presente accordo che aderiranno al Fondo pensione Previcooper e le aziende che avranno alle proprie dipendenze lavoratori che avranno aderito al Fondo Previcooper stesso sono impegnati ad osservare tutte le norme previste dallo statuto e dall'accordo attuativo del fondo.

Art. 3
I contributi dovuti a Previcooper e le quote di iscrizione al Fondo sia da parte delle aziende che dai lavoratori sono quelli stabiliti nell'accordo istitutivo sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 1996 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Le modalità ed i tempi per il versamento dei contributi sono quelli previsti dallo statuto e dall'accordo attuativo del fondo.

Art. 4
Le parti si impegnano e si propongono di impegnare Previcooper a svolgere, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art. 1 del presente accordo tutte le attività promozionali del fondo previste dal piano approvato dal consiglio di amministrazione dello stesso.

Roberto Dessì
Segretario Generale Ancd

Aldo Amoretti
Segretario Generale Filcams-CGIL

Gianni Baratta
Segretario Generale Fisascat-CISL

Bruno Boco
Segretario Generale Uiltucs-UIL


ACCORDO del 9 settembre 1998

Il giorno 9 settembre 1998 in Roma tra

Federconsumo-CCI e Confcooperative rappresentate da Carlo Bagni
e
la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti
la FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta
la UILTUCS-UIL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Boco

visto l'art. 2, commi I e III dell'accordo attuativo per la costituzione del Fondo Pensione complementare per i dipendenti delle imprese di distribuzione cooperativa (PREVICOOPER) sottoscritto in data 31 marzo 1998 si è convenuto quanto segue:

Art. 1
I lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi associati a Confcooperative, i quali danno applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, ai soli fini della previdenza complementare rientrano esclusivamente nella sfera di applicazione dell'accordo attuativo istitutivo del Fondo PREVICOOPER.
Le parti, sulla base degli elenchi forniti da Confcooperative, certificheranno le aziende aventi tali requisiti.
Tali elenchi, siglati dalle parti, saranno inviati al Fondo PREVICOOPER.

Art. 2
In virtù di quanto sopra i lavoratori di cui al precedente articolo che aderiranno al Fondo Pensione PREVICOOPER e le cooperative e i consorzi i cui dipendenti avranno aderito al Fondo stesso sono impegnati ad osservare tutte le norme previste dallo statuto e dall'accordo attuativo del Fondo.

Art. 3
I contributi dovuti a PREVICOOPER e le quote di iscrizione a Fondo sia da parte delle aziende che dai lavoratori sono quelli stabiliti nell'accordo istitutivo sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 1996 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Le modalità ed i tempi per il versamento dei contributi sono quelli previsti dallo statuto e dell'accordo attuativo del Fondo.

Art. 4
Le parti si impegnano e si propongono di impegnare PREVICOOPER a svolgere, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art. 1 del presente accordo tutte le attività promozionali del Fondo previste dal piano approvato dal consiglio di amministrazione dello stesso.

Carlo Bagni
Federconsumo-CCI e Confcooperative

Aldo Amoretti
Segretario Generale Filcams-CGIL

Gianni Baratta
Segretario Generale Fisascat-CISL

Bruno Boco
Segretario Generale Uiltucs-UIL


ACCORDO del 20 gennaio 1999

Roma, 20 gennaio 1999

Nella previsione di autorizzazione all'esercizio di PREVICOOPER da parte della Commissione di Vigilanza entro il 1999, le Associazioni cooperative (Ancc, Ancd, Federconsumo-CCI, AGCI) e le OO.SS. (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 11 dell' Accordo Attuativo del 31 marzo 1998,

CONVENGONO CHE

1. Per i lavoratori che si associano a PREVICOOPER entro il 28 febbraio 1999 l'obbligo contributivo decorre dal l° gennaio 1999;
2. Per i lavoratori che si associano successivamente al 28 febbraio 1999 l'obbligo contributivo decorre dal mese successivo alla data di associazione a PREVICOOPER;
3. All'atto dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo le aziende provvederanno a trattenere dalla busta paga dei lavoratori associati la contribuzione maturata dalla data di iscrizione che, unitamente alle quote di contribuzione aziendale e alle quote di TFR, saranno trasferite a PREVICOOPER;
4. Successivamente alla data di autorizzazione di PREVICOOPER le aziende provvederanno a trattenere mensilmente la contribuzione dei 1avoratori aderenti da versare al Fondo unitamente alla contribuzione aziendale e alle quote di TFR, secondo le modalità che saranno decise dal Consiglio di Amministrazione del Fondo medesimo.

Le quote relative alle adesioni (Lire 30.000: di cui 23.000 a carico delle aziende e 7.000 a carico del lavoratore) saranno trattenute dalle aziende e trasferite al Fondo all'atto dell'adesione dei lavoratori.

Le parti convengono che si incontreranno entro il 15 di aprile 1999 per una verifica sulla situazione di PREVICOOPER.

ANCC
ANCD
Federconsumo CCI
AGCI
Filcams-Cgil
Fisascat-CISL
Uiltucs-UIL


VERBALE DI INTESA del 22 dicembre 1999

Le Parti sottoindicate, in qualità di soggetti firmatari dell'accordo istitutivo di Previcooper, riconfermano l'intento di garantire la piena attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 20/01/99 in materia di decorrenza della contribuzione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la finalità delle norme sopra richiamate può essere utilmente conseguita ancorché non sia di fatto possibile procedere all'effettivo versamento dei contributi al fondo Previcooper essendo ancora pendente il procedimento di autorizzazione presso la Commissione di Vigi1anza.

A tal fine le Parti precisano le seguenti modalità di attuazione dell'accordo stipulato in data 20/01/99
1. Le Aziende provvederanno ad accantonare nel bilancio relativo all'esercizio 1999 i contributi dovuti nella misura dello 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR di ciascun aderente al 31/12/99.
Per le modalità di calcolo dei contributi dovuti a favore di ciascun dipendente sono pienamente confermate le norme stabilite dal richiamato accordo del 20/01/99
2. Le Aziende provvederanno ad, effettuare la trattenuta a carico dei lavoratori aderenti solo dopo che Previcooper abbia ottenuto l'autorizzazione a11' esercizio ed il Consiglio di Amministrazione abbia individuato, nel rispetto della normativa vigente, la banca depositaria.
3. Le Parti dichiarano che è senz'a1tro conforme allo spirito dell'accordo sottoscritto in data 20/01/99 che ciascun lavoratore aderente versi a Previcooper la contribuzione dovuta a decorrere dalla data della sua adesione entro i limiti di deducibilità fiscale. Ciò al fine di .salvaguardare il principio della pariteticità della contribuzione e di consentire ai lavoratori il recupero della contribuzione dovuta evitando, allo stesso tempo, che il cumulo dei contributi volontari per gli esercizi 1999 e 2000 determini problemi in ordine alla deducibilità fiscale.
4. A tal fine le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione di adoperarsi per fornire alle Aziende ed ai lavoratori aderenti ogni utile chiarimento a mezzo di apposita comunicazione.


ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI PREVICOOPER del 19 aprile 2000

Nella previsione di autorizzazione all'esercizio di Previcooper da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione entro l'usmo 2000, le Associazioni cooperative (ANCC, Ancd, Federconsumo-CCI, AGCI) e le OO.SS. (filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL), per il periodo transitorio che va dal 1° gennaio 1999 al momento in cui sarà possibile provvedere all'effettivo versamento dei contributi al Fondo Pensione Previcooper

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Nella fase transitoria, le aziende provvederanno ad accantonare nel bilancio relativo all , esercizio 1999 il contributo di parte aziendale e la quota di TFR da trasferire a Previcooper unitamente, per quest'ultimo, alle rivalutazioni maturate ai sensi di legge.
La quota di TFR di cui sopra comprensiva delle rivalutazioni, sarà trasferita a Previcooper al momento dell'autorizzazione del Fondo unitamente al versamento dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, nonché del TFR maturato ai sensi della legge n. 457 del 1978 nel corso dell'anno 2000, sulla base delle regole e modalità che saranno definite dal C.d.A.
2. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di dimissioni da Previcooper durante la fase transitoria, poiché l'adesione a Previcooper non si è perfezionata, gli obblighi contributivi in capo all'azienda ed al lavoratore non sono produttivi di alcun effetto.Relativamente alla quota di TFR che è stata accantonata dall'azienda in attesa di essere trasferita al Fondo Pensione, la stessa sarà corrisposta dall'azienda al lavoratore nell'ambito degli emolumenti retribuitivi a lui spettanti alla c6ssazione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso in cui, durante la fase transitoria, il lavoratore si trasferisca da un'azienda ad un'altra associata a Previcooper, la trattenuta dello 0,55% a carico dello stesso, sarà effettuata dall'azienda con la quale è in corso il rapporto di lavoro al momento in cui deve essere effettuato il versamento a Previcooper. Gli obblighi contributivi a carico delle aziende sono proporzionati al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Al di fuori di quanto previsto dal presente accordo, le parti confermano le disposizioni degli accordi del 20.01.99 e del 22.12.99 in materia di decorrenza della contribuzione e confermano altresì l'efficacia del presente accordo a partire dall'01.01.1999.

Roma, 19 Aprile 2000

ANCC Filcams-CGIL
ANCD Fisascat-CISL
Federconsumo CCI Uiltucs-UIL
AGCI.


VERBALE DI ACCORDO del 22 novembre 2000

In data 22 Novembre 2000 tra

A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CIS, UILTuCS-UIL

- considerato che in data 27 Ottobre 2000 PREVICOOPER è stato autorizzato all'esercizio dell'attività previdenziale con delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- visti gli accordi sottoscritti dalle parti in data 20 Gennaio 1999, 22 Dicembre 1999 e 19 Aprile 2000

si conviene quanto segue:

1. Le aziende provvederanno a versare le quote di T.F.R. ed i contributi posti contrattualmente a loro carico, relativamente agli anni 1999 e 2000, entro il 16 di Gennaio 2001. Resta inteso che i suddetti contributi e le suddette quote di T.F.R. saranno calcolati su11a base di quanto disposto dagli accordi sopra richiamati.
2. I lavoratori associati a PREVICOOPER sono tenuti a versare in unica soluzione i contributi dovuti, secondo le regole definite dagli accordi sopra richiamati, per gli anni 1999 e 2000 tramite trattenuta sulla busta paga di Dicembre. La trattenuta del contributo del 1999 cumulata con la trattenuta del contributo del 2000 non può comunque superare i1 limite di deducibilità fiscale pari al 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., relativa all'anno 2000.
Il lavoratore ha facoltà di chiedere all'azienda, entro e non oltre il 15 dicembre 2000, la rateizzazione dell'importo dovuto.
In tal caso l'azienda provvederà a trattenere con la busta paga di Dicembre prossimo venturo, lo 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. relativa all'anno 2000, rateizzando l'importo residuo dei contributi dovuti in cinque trattenute da effettuarsi nei successivi 5 mesi.
In caso di cessazione di rapporto di lavoro che intervenga prima del recupero totale dell'importo rateizzato, l'azienda effettuerà, una trattenuta unica dell'importo rimanete non ancora versato dal lavoratore.


ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER del 19 dicembre 2000

In data 19 dicembre 2000 tra

A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

visto l'accordo sottoscritto dalle parti il 22 novembre 2000 e le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000,

si conviene quanto segue:

I lavoratori associati a Previcooper che hanno deciso di avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento dei contributi dovuti per l'anno 1999 e 2000 in cinque trattenute, oltre la mensilità di Dicembre 2000, possono optare per una diversa rateizzazione in 12 trattenute (da Gennaio a Dicembre 2001), dandone informazione scritta all'azienda entro e non oltre il 15 gennaio 2001.
Si precisa che per i versamenti riferiti agli anni 1999/2000 che saranno rateizzati nel 2001 la retribuzione di riferimento è quella del 2001; nel caso di opzione per una trattenuta unica da effettuarsi con la busta paga di Dicembre 2000, la retribuzione di riferimento è quella utile ai fini del TFR, riferita all'anno 2000, anche per la contribuzione dovuta per il 1999.
Considerato che con decorrenza 01/01/2001 la deducibilità fiscale è pari al doppio del TFR versato a Previcooper, entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per una somma non superiore a 10 milioni:
- i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo del 6,35% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 6,35% ;
- i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo dell'11,45% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:
0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10% - 11%
11,45%.
In relazione a quanto consentito in termini di opzioni per la rateizzazione degli anni 1999/2000 le aliquote massime sopra citate (6,35% e 11,45%) sono da considerarsi comprensive dell'aliquota di rateizzazione applicata al 2001.
L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il 15 Febbraio 2001 al fondo Previcooper, tramite l'azienda, che provvederà a trattenerne copia. Pertanto l'azienda provvederà alla trattenuta di Gennaio 2001 con l'aliquota relativa all'anno 2000, mentre con la busta paga di Febbraio 2001 l'azienda provvederà alla trattenuta in base alla eventuale nuova aliquota contributiva prescelta.
Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare la contribuzione a proprio carico mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 Novembre con efficacia a decorrere dal 1° Gennaio successivo.

A.N.C.C.
A.N.C.D.
FEDERCONSUMO C.C.I.
A.G.C.I.
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL


PATTUIZIONE INTEGRATIVA DELL'ACCORDO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 6 DICEMBRE 1996 del 2 luglio 2001

L'anno 2001, il giorno 2 del mese di luglio in Roma

tra

L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - A.N.C.C. Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Responsabile del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e da Andrea PAPINI;

L'Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. CONAD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Federico GENITONI;

La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata da Aldo SIRONI e Livio CAMILLI;

L'Associazione Generale Cooperative Italiane

e

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Luigi COPPINI;

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario PIOVESAN;

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL) rappresentata da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;

si conviene

di aggiungere all'accordo per la costituzione del fondo pensione complementare nel settore della distribuzione cooperativa stipulato in Roma il giorno 6 dicembre 1996 la seguente previsione:

"Al fondo possono essere iscritti anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno".

Letto e sottoscritto in Roma, il 2 luglio 2001

A.N.C.C. Coop
FILCAMS - CGIL
A.N.C.D. CONAD
FISASCAT - CISL
Federconsumo - CCI
UILTUCS - UIL
Associazione Generale Cooperative Italiane
 


IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA del 2 luglio 2004

Il giorno 2 luglio 2004 in Roma:

tra

la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - rappresentata dal Responsabile Nazionale del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e Andrea PAPINI;

la Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. Conad - rappresentata da Federico GENITONI;

la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - Confcooperative rappresentata dal Direttore Livio CAMILLI ed assistita dal Responsabile delle Relazioni Industriali nazionali Sabina VALENTINI;

la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. - rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Industriali Filippo TURI;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Ivano CORRAINI e da Luigi COPPINI e Ramona CAMPARI;

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Gianni BARATTA e da Mario PIOVESAN e Marcello PASQUARELLA;

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata dal Segretario Generale Brunetto BOCO e da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;

si è stipulato la presente ipotesi di accordo di rinnovo.

------- Omissis -------

Art. ..... - Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER

Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

  • dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05%% della retribuzione utile per il computo del TFR;
  • dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

Le parti concordano che:

  • ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;
  • ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga fornito ad ogni eventuale riassunzione il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo;
  • il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.

ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER dell'11 gennaio 2005

In data 11 gennaio 2005

tra

A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

VISTO

l'accordo sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 1996,
l'accordo sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2000,

VISTE

le disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, ex D. Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000,

VISTO

l'accordo sindacale del 6 dicembre 1996 che fissa la quota di contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR

l'accordo sindacale in riferimento al "Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER", contenuto nell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa" del 2 luglio 2004, che ha innalzato a far data dal 01/01/2005 la quota di contribuzione a carico della azienda all'1,05% della retribuzione utile ai fini del TFR e a far data dal 01/01/2006 all'1,55% della stessa,

CONSIDERATO

che la deducibilità fiscale è pari al doppio del TFR versato a Previcooper, entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per una somma non superiore a € 5.164,57

per l'anno 2005 si conviene quanto segue:

  • i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo del 5,50% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:

    0,55% - 1% - 1,5% - -2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 5,50%;

  • i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo del 10,50% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:

    0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10% - 10,50%.

L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il mese di gennaio 2005 all'azienda che provvederà ad inviarne copia al fondo Previcooper.

per l'anno 2006 si conviene quanto segue:

  • i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo del 5% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:

    0,55% - 1% - 1,5% - -2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5%;

  • i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo del 10% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:

    0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10%.

L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il 30/11/2005 all'azienda che provvederà ad inviarne copia al fondo Previcooper.

Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare la contribuzione a proprio carico mediante apposito modulo reperibile in azienda, o sul sito internet del fondo www.previcooper.it entro il 30 novembre con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.


ACCORDO SULLA QUOTA ASSOCIATIVA AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PER L'ANNO 2005 dell'11 gennaio 2005

In data 11 gennaio 2005

Le parti

A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

Preso atto dell'accordo sindacale in riferimento al "Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER", contenuto nell' accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa" del 2 luglio 2004,

CONVENGONO CHE

la quota di contribuzione definita "quota associativa", facente parte della contribuzione complessiva dell' 1,05% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico delle aziende, è pari allo 0,075% della stessa., a far data dal 1° gennaio 2005.
Analogamente la quota di contribuzione definita "quota associativa" a carico del lavoratore compresa nella contribuzione complessiva dello 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR, è pari allo 0,075% della stessa.

 


ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER del 21 dicembre 2006

In data 21/12/2006

Tra

A.N.C.C., A.N.C..D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

VISTO

l’accordo sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 1996,

l’accordo sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2000,

l’accordo dell’11 dicembre 2005

VISTE

le disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari,

VISTO

l’accordo sindacale del 6 dicembre 1996 che fissa la quota di contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR

l’accordo sindacale in riferimento al "Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER", contenuto nell’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa" del 2 luglio 2004, che ha innalzato a far data dal 01/01/2005 la quota di contribuzione a carico della azienda all’1,05% della retribuzione utile ai fini del TFR e a far data dal 01/01/2006 all’1,55% della stessa,

CONSIDERATO

che il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 all’art. 8 comma 4 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57

a partire dal 1/1/2007 si conviene quanto segue:

i lavoratori possono versare, a partire dalla contribuzione minima dello 0,55%, la loro contribuzione in percentuale libera sulla loro retribuzione utile ai fini del TFR, fino al raggiungimento, inclusa la cifra corrispondente alla percentuale del contributo del datore di lavoro, dell’importo defiscalizzabile di euro 5.164,57.

Per il 2007 la eventuale nuova aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il 30 marzo 2007, con efficacia a decorrere dal mese successivo, all'azienda che provvederà ad inviarne copia al fondo Previcooper.

Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare la contribuzione a proprio carico mediante apposito modulo reperibile in azienda, o sul sito internet del fondo www.previcooper.it

entro il 30 novembre con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Letto, approvato e sottoscritto,

A.N.C.C.

 

A.N.C.D.

 

FEDERCONSUMO C.C.I.

 

A.G.C.I.

 

FILcAMS CGIL

 

FISASCAT CISL

 

UILTuCS UIL

 



ACCORDO PER L'ADESIONE DEGLI APPRENDISTI AL FONDO PREVICOOPER del 22 giugno 2007

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 2 LUGLIO 2004, IN RIFERIMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 13)


L'anno 2007, il giorno 22 del mese di giugno in Roma, con decorrenza dal 01/06/2007

tra

L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - A.N.C.C. Coop Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Franco Barsali

L'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. CONAD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Federico Genitoni

La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione-CCI (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata da Livio Camilli

L'Associazione Italiana Cooperative di Consumo-AGCI rappresentata da Filippo Turi

e

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Luigi Coppini

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario Piovesan

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Servizi (UILTUCS-UIL) rappresentata da Gianni Rodilosso

si conviene di integrare quanto previsto in materia di previdenza complementare all'art. 13 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa con la seguente previsione:

"Al fondo possono essere iscritti i lavoratori con contratto di apprendistato per i quali PREVICOOPER è il fondo di riferimento al quale conferire il loro tfr, sia con modalità tacite che esplicite. Per tali lavoratori la contribuzione minima a carico dell'aderente è lo 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr. Al versamento di tale quota associativa da parte del lavoratore, corrisponderà un versamento della contribuzione del datore di lavoro pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr. Resta inteso che la quota di adesione anche per tali lavoratori è di euro 15,50 di cui euro 3,62 a carico del lavoratore ed euro 11,88 a carico dell'impresa".

Le parti, in relazione alla richiesta sindacale, sul punto in questione, presente nella piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, scaduto il 31.12.2006, affronteranno tale richiesta nel corso della trattativa stessa.

Letto e sottoscritto in Roma, il 22 giugno 2007

A.N.C.C. Coop

A.N.C.D. CONAD

A.G.C.I

FEDERCONSUMO - CONFCOOPERATIVE

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL


IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA del 25 luglio 2008

Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

Il giorno 25 luglio 2008 in Roma:

tra

la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - rappresentata dal Responsabile Nazionale del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI, Stefano GUIDI e Nicola CATALDI

la Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. Conad - rappresentata da Federico GENITONI;

la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - Confcooperative rappresentata dal Direttore Livio CAM I LLI;

la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. - rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Industriali Filippo TURI e da Giuseppe GIZZI

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Ivano CORRAINI, da Luigi COPPINI e Lori CARLINI;

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Pierluigi RAINERI e da Mario PIOVESAN, Dario CAMPEOTTO

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata dal Segretario Generale Brunetto BOCO e da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;

si è stipulato la presente ipotesi di accordo di rinnovo.

--------omissis--------

Art. 82 bis PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ASSISTENZA INTEGRATIVA

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuto il diritto alla fruizione della assistenza sanitaria e della previdenza alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione per la previdenza complementare del datore di lavoro per la quale si pattuisce quanto segue:

- una quota pari allo 0,55% che è già stata riconosciuta in data 22 giugno 2007

- una ulteriore quota di 1%, che viene riconosciuta alla data del 1 agosto 2008.

Per un totale di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1.55%, comprensivo dello 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.


ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER del 2 ottobre 2008

In data 02/10/08
Tra

A.N.C.C., A.N.C..D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

VISTO

l'accordo sindacale del 6 dicembre 1996 che fissa la quota minima di contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione utile ai fini del TFR.

CONSIDERATO

che il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 all'art. 8 comma 2 consente a tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico

si conviene quanto segue:

i lavoratori possono versare, a partire dalla contribuzione minima dello 0,55%, la loro contribuzione in percentuale libera sulla loro retribuzione utile ai fini del TFR.

Il lavoratore ha facoltà variare la contribuzione a proprio carico ogni anno.

La richiesta della variazione della contribuzione potrà essere presentata alla azienda entro il 30 novembre compilando l'apposito modulo reperibile in azienda, o sul sito internet www.previcooper.it con efficacia a decorrere dalla busta paga di gennaio dell'anno successivo e avrà validità di almeno un anno.

Si rammenta che il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 all'art. 8 comma 4 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Letto, approvato e sottoscritto,

A.N.C.C.
A.N.C.D.
FEDERCONSUMO C.C.I.
A.G.C.I.
FILcAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL