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STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 22 - Presidente e Vicepresidente
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 26 bis – Controllo Contabile

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 38 - Rinvio

 

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E’ costituito il "Fondo Pensione Complementare Nazionale a capitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa - PREVICOOPER", in forma abbreviata "Fondo Pensione PREVICOOPER " di seguito denominato "Fondo" o "Previcooper" in attuazione dell’accordo stipulato in data 6/12/96 quale parte integrante del CCNL sottoscritto in data 3/12/1994, nonché dall’accordo sottoscritto in data 31/03/98 tra L’Associazione Nazionale delle Cooperative di consumatori (ANCC - L.N.C.M) , l’Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (ANCD - L.N.C.M.), la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (CCI), l’Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) e la FILCAMS - CGIL, la FISASCAT - CISL e la UILTuCS - UIL e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "fonte istitutiva").

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma

 

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

 

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

 

Art. 5 - Destinatari

1. Destinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all’allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/94 e successive modifiche e/o conferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle associazioni cooperative (ANCD Lega – Federconsumo CCI) e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL)

2. In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l’adesione al Fondo, possono essere associati lavoratori, e conseguentemente le imprese dalle quali gli stessi dipendono, di settori "affini", i cui CCNL siano stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il CCNL che istituisce il Fondo. L’associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione. I settori "affini" di cui sopra sono i seguenti:

  • Dipendenti di amministratori di condominio;
  • Lavoratori domestici;
  • Lavoratori dipendenti studi professionali;
  • Dipendenti studi professionali tecnici e società operanti nel settore;
  • Dipendenti di istituti di vigilanza privata;
  • Dipendenti da farmacie private;
  • Dipendenti da aziende farmaceutiche speciali;
  • Dipendenti da proprietari di fabbricati.

3. La possibilità di adesione al fondo a seguito degli accordi di cui al comma 2 deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Destinatari della forma pensionistica complementare, previa delibera dei competenti organi dirigenti, sono altresì i dipendenti dei soggetti sottoscrittori del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa previa stipula di apposita fonte istitutiva.

5. Sono associati a PREVICOOPER:

a) i destinatari di cui ai precedenti commi che abbiano sottoscritto la domanda di adesione a PREVICOOPER e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono;

  1. i lavoratori che percepiscono a carico di PREVICOOPER la pensione complementare;
  2. i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;
  3. i soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, degli iscritti a Previcooper che ne facciano esplicita richiesta

6. A seguito della accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta a PREVICOOPER anche l’impresa dalla quale il medesimo lavoratore dipende.

7. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell’attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1 e sempre che per l’impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l’effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l’impresa cessionaria o trasformata.

8. La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto in tre comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta:

  1. comparto SICURO, con patrimonio investito in strumenti finanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria con un limite minimo del 90% e in strumenti finanziari, anche derivati, di natura azionaria per la restante parte;
  2. comparto BILANCIATO, con patrimonio investito in strumenti finanziari, anche derivati, di natura azionaria con un limite massimo del 30% ed in strumenti finanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria per la restante parte;
  3. comparto DINAMICO, con patrimonio investito in strumenti finanziari, anche derivati, di natura azionaria con un limite massimo del 60% ed in strumenti finanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria per la restante parte.

 

2. Il comparto SICURO è garantito ed è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

 

Art. 7 – Spese

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

  1. spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro nella misura determinata dalla fonte istitutiva, denominato quota di iscrizione;
  2. spese relative alla fase di accumulo:
  3. b.1) direttamente a carico dell’aderente denominate quota associativa:

    i) in % della retribuzione utile per la determinazione del TFR,

    ii) in cifra fissa nei seguenti casi: versamento volontario della contribuzione da parte del lavoratore in caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita; mantenimento della posizione a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione; versamenti da parte o per conto dei soggetti fiscalmente a carico.

    b.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo comparto a copertura degli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria.

  4. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

 

 

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.

4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

6 bis. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).

6 ter. Nel caso di soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi da parte degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle imprese effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.

9. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a PREVICOOPER di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

10.La richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione a PREVICOOPER, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione ovvero presso una forma pensionistica individuale ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, determina, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell’istanza, la cessazione dell’obbligo di contribuzione a PREVICOOPER sia in capo all’impresa che in capo al lavoratore.

11.In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con l’apposita regolamentazione di cui ai successivi commi. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

12.In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le imprese associate sono tenute:

a) al versamento dei contributi evasi;

b) al versamento di una somma equivalente all’eventuale incremento percentuale del valore della quota del fondo registrato nel periodo di ritardato pagamento dei contributi dovuti;

c) al versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali su base annua;

d) a risarcire PREVICOOPER di eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal ritardato versamento.

Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, la maggiorazione di cui al punto c) è elevata a dieci punti percentuali su base annua, fatta salva la facoltà dell’organo amministrativo di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di PREVICOOPER.

13.Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9 mentre le somme di cui alle lettere c) e d) del precedente comma sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi di PREVICOOPER.

 

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

 

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

5. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.

 

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

4. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 del Decreto, nonché i criteri da utilizzare per l’adeguamento delle rendite periodiche.

 

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

  1. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  2. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  3. riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
  4. riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto;
  5. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

 

Art. 13 - Anticipazioni

1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

 

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

a) l'Assemblea dei Delegati

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente e il Vice Presidente

d) il Collegio Sindacale.

 

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L’Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Delegati restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.

 

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria:

a) elegge e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione;

b) elegge i componenti il Collegio Sindacale e revoca i Sindaci quando ricorra una giusta causa;

c) elegge il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo;

d) conferisce l’incarico del controllo contabile e lo revoca quando ricorra una giusta causa;

e) conferisce l’incarico della revisione e certificazione del bilancio, con facoltà di assegnarlo a soggetto incaricato del controllo contabile purché ne abbia i requisiti;

f) esercita l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile;

g) approva il bilancio di esercizio;

h) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile e della revisione contabile;

i) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell’attività di PREVICOOPER;

l) delibera sull’esclusione degli associati;

m) delibera su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.

3. L’Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera le modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;

b) delibera lo scioglimento di PREVICOOPER;

 

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - diretto a ciascun delegato e a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Detta convocazione dovrà essere inviata all’indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione con spedizione dell’avviso con telegramma o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, purché pervenga ai destinatari entro il giorno seguente.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.

3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.

4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato può essere portatore di una sola delega.

7. I delegati che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

9. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori.

10.Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

 

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. A tal fine i Delegati in rappresentanza dei lavoratori ed i Delegati in rappresentanza delle imprese provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei consiglieri di propria competenza.

2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un decimo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza, a seconda dei casi, delle imprese associate ovvero dei lavoratori associati;

b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno un decimo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza, a seconda dei casi, delle imprese associate ovvero dei lavoratori associati;

c) Le liste sono composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri eleggibili.

d) I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori associati sono eletti secondo le seguenti regole:

i) sono eletti consiglieri i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;

ii) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto.

e) I Consiglieri in rappresentanza delle imprese associate sono eletti con il sistema proporzionale. A tal fine si applicano le seguenti regole:

i) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi;

ii) si divide il numero dei Consiglieri fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;

iii) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Consiglieri non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all’attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

6. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse del Fondo.

 

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 20 giorni i Delegati della parte cui gli Amministratori cessati dalla carica facevano riferimento. I Delegati provvedono alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi del precedente articolo 18.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente;

b) convoca l’assemblea e ne definisce l’ordine del giorno;

c) provvede all’organizzazione di PREVICOOPER;

d) definisce gli indirizzi generali di gestione di PREVICOOPER;

e) predispone il preventivo di spesa;

f) predispone il bilancio di esercizio e l’allegata relazione illustrativa dell’andamento della gestione;

g) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;

h) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;

i) individua la Banca depositaria e stipula la relativa convenzione;

j) individua il soggetto cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e stipula la relativa convenzione;

k) individua la Compagnia di Assicurazione cui affidare la erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula la relativa convenzione;

l) verifica i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili;

m) esercita i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprietà del fondo;

n) propone all’Assemblea la scelta della società cui affidare la certificazione del bilancio di PREVICOOPER;

o) predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche di PREVICOOPER, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate da Covip;

p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate da Covip;

q) vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;

r) sovrintende alla gestione ordinaria di PREVICOOPER;

s) determina l’importo della quota associativa annua, sulla base del preventivo di spesa tenuto conto anche di quanto stabilito dalla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1;

t) ha facoltà di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto di PREVICOOPER;

u) ha l’obbligo di attuare le modifiche statutarie che si rendano necessarie ai sensi del successivo articolo 36, comma 2;

v) indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento Elettorale e convoca l’Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti;

w) nomina il Direttore generale responsabile del fondo;

x) riferisce a Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio di PREVICOOPER i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

y) fornisce al Comitato dei Garanti di cui alla fonte istitutiva richiamata al precedente articolo 1 tutte le notizie necessarie per valutare lo stato di applicazione dell’accordo istitutivo di PREVICOOPER ed, in particolare, il bilancio di esercizio di PREVICOOPER ed i dati relativi alle adesioni;

z) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio del Fondo.

 

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono inviate all’indirizzo notificato al fondo dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci mediante mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con mezzi da inviare almeno 5 giorni prima della riunione che oltre a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento pervengano ai destinatari entro il giorno successivo a quello di spedizione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio, al preventivo di spesa, all’attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall’Assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Sono considerati presenti anche i Consiglieri e i Sindaci collegati con la sede della riunione mediante mezzi di telecomunicazione. Le delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 6, 27, 28 e 30 nonché le materie di cui al precedente articolo 20, comma 2, lettere a, d, h, i, j, k, l, t, u, x sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 6, 7 e, 9 è comunque necessaria la presenza di almeno 2 Amministratori, di cui almeno 1 eletto in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 1 eletto in rappresentanza delle imprese, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

 

Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

a) sovrintende al funzionamento di PREVICOOPER;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto di PREVICOOPER;

e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di Vigilanza;

f) comunica a Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;

g) trasmette a Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;

h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

i) riferisce a Covip sulle vicende che possano incidere sull’equilibrio di PREVICOOPER, e sui provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Presidente ha altresì facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di impedimento del Presidente, è sostituito dal Vicepresidente

6. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

7.In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Art. 23 –Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:

  • verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  • vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
  • inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
  • vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

 

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:

a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni dei Datori e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un decimo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza delle imprese associate ovvero dei lavoratori associati.

b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno un decimo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza delle imprese associate ovvero dei lavoratori associati.

c) Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei revisori eleggibili.

d) Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.

e) I Sindaci in rappresentanza dei lavoratori associati e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo le seguenti regole:

i) sono eletti Sindaci i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;

ii) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti Revisori i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

 

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

3. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

 

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno ogni 90 giorni.

2. Le convocazioni sono fatte con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione e sono inviate all’indirizzo notificato al fondo da ciascun componente del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della data della riunione.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 bis – Controllo Contabile

1. Su designazione dell’Assemblea il controllo contabile del Fondo è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio.

3. La revoca dell’incarico può avvenire solo per giusta causa.

4. La delibera di conferimento dell’incarico dovrà essere trasmessa alla COVIP e il soggetto incaricato dovrà essere riportato nella nota informativa.

5. Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:

  1. verifica almeno ogni 90 giorni la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
  3. esprime un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione;
  4. può chiedere al consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo;
  5. può procedere ad ispezioni.

6. Il soggetto incaricato del controllo contabile e il Collegio Sindacale si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

 

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

 

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.

 

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

 

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

  1. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
  2. la tenuta della contabilità;
  3. la raccolta e gestione delle adesioni;
  4. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  5. la gestione delle prestazioni;
  6. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  7. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
  8. gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

 

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

 

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

 

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La domanda di adesione viene esaminata dal Presidente o da persona da lui delegata, il quale nei 30 giorni successivi alla ricezione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda oppure rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al Fondo in capo al soggetto che sottoscrive la domanda.

6. La domanda di adesione si intende accettata se entro i 30 giorni successivi alla sua ricezione non è stata rifiutata ovvero se entro lo stesso termine non è stata richiesta ulteriore documentazione.

7. In presenza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l’adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

8. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

9. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

 

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.

3. Ai fini delle comunicazioni da parte di PREVICOOPER, gli associati possono eleggere domicilio presso l’impresa in cui prestano servizio nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

 

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

 

PARTE VI - NORME FINALI

 

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

 

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.